COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 30/09/2004 Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO COPPA LIGURIA FEMMINILE GARA DEL 26/09/2004 ANGELO BAIARDO – CASTELLETTO S A FEMMINILE

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 30/09/2004 Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO COPPA LIGURIA FEMMINILE GARA DEL 26/09/2004 ANGELO BAIARDO – CASTELLETTO S A FEMMINILE GARA: U.S. ANGELO BAIARDO – A.S.D. CASTELLETTO SA FEMMINILE DEL: 26/09/2004 La società ANGELO BAIARDO, in data 20/09/2004 ha comunicato che per proprie ragioni organizzative non avrebbe potuto partecipare alla gara U.S. ANGELO BAIARDO – A.S.D. CASTELLETTO SA FEMMINILE di Coppa Liguria Femminile. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 53/2 delle N.O.I.F., si delibera: a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla Società ANGELO BAIARDO con il risultato di 0 - 3 b) di comminare alla società medesima l'ammenda di Euro:110 (seconda rinuncia) c) e la penalizzazione di un punto in classifica. (art. 53/1-2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e art. 12-1 del Codice di Giustizia Sportiva)
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