COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE 31 DEL 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 51 – Reclamo U.S. Valbisagno ’93 avverso la punizione sportiva di perdita della gara Pegli-Valbisagno del 23.1.2005 e avverso la squalifica del dirigente Zafferani Luigi fino al 21.2.2005 ed all’ammenda di € 100. Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 26 del 27.1.2005 C.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE 31 DEL 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 51 - Reclamo U.S. Valbisagno '93 avverso la punizione sportiva di perdita della gara Pegli-Valbisagno del 23.1.2005 e avverso la squalifica del dirigente Zafferani Luigi fino al 21.2.2005 ed all'ammenda di € 100. Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 26 del 27.1.2005 C.P. Genova Con decisione apparsa sul C.U. n. 26 del 27.1.2005 C.P. Genova, il Giudice Sportivo assumeva, tra gli altri, i seguenti provvedimenti disciplinari a carico dell’U.S. Valbisagno: · · punizione sportiva di perdita della gara Pegli-Valbisagno del 23.1.2005 col punteggio di 3-0 (art. 12/1 C.G.S.); · squalifica del dirigente Zafferani Luigi fino al 21.2.2005; · ammenda di € 100,00 Tali sanzioni sono state impugnate dall’U.S. Valbisagno con rituale reclamo davanti alla Commissione Disciplinare con le sottoelencate motivazioni, ribadite in giudizio dal proprio rappresentante: A) – Punizione sportiva di perdita della gara Sostiene la reclamante rilevarsi dal referto arbitrale gravi errori e discordanze con quanto realmente accaduto e quanto trascritto nel modulo A.I.A. (l’elenco cioè dei provvedimenti disciplinari assunti a carico dei tesserati nel corso della gara) consegnato al termine dall’arbitro ai dirigenti delle due squadre. In tale modulo è riportato il nominativo di quattro calciatori dell’U.S. Valbisagno colpiti da provvedimento d’espulsione e non v’è cenno alcuno sul fatto e sulle motivazioni che avevano costretto l’arbitro a sospendere l’incontro. Solo dopo la pubblicazione della decisione del G.S. l’U.S. Valbisagno era venuta a conoscenza che la sospensione della gara era stata causata dalla mancanza del numero legale di calciatori rimasti in campo, perché l’arbitro aveva ritenuto espulso anche il calciatore Caraman Giuseppe. Tale espulsione aveva causato la riduzione dell’organico della società al di sotto del numero legale e quindi la conseguente decisione di sospensione definitiva della gara. Sostiene inoltre che il direttore di gara non aveva alcun motivo per assumere tale decisione (l’espulsione “in pectore” del Caraman e la conseguente sospensione dell’incontro), non trovandosi egli in alcuna situazione di pericolo per la sua incolumità, poiché l’espulsione al 41’ dei due calciatori Lizzi e Dore dell’U.S. Valbisagno era stata motivata dalla reazione degli stessi alle intemperanze di tifosi della squadra ospitante che, durante lo svolgimento dell’incontro, avevano proferito una serie d’insulti al loro indirizzo. In altre parole, il nominativo del Caraman sarebbe stato aggiunto successivamente dall’arbitro sul rapporto per giustificare la decisione di sospendere la gara. Donde la richiesta della ripetizione della gara. B) – Inibizione del dirigente Zafferani Luigi fino al 21.2.2005. Non si riportano le motivazioni proposte dalla reclamante perché la sanzione non è impugnabile a’ sensi dell’art. 41 punto 3) lett. b) C.G.S. (sanzione inferiore al minimo appellabile). C) – Ammenda di € 100,00 La reclamante chiede la riduzione dell’ammenda, ritenuta eccessiva perché comminata nella stessa misura di quella inflitta alla società ospitante, principale responsabile delle intemperanze dei propri tifosi. Il reclamo non può trovare accoglimento. Letti gli atti, la Commissione Disciplinare conviene, in sintonia con la società reclamante, che il comportamento dell’arbitro non sia esente da censure. Lo dimostrano per esempio, la doppia versione del modulo A.I.A. (quello consegnato al sodalizio reclamante senza l’indicazione del Caraman tra i calciatori espulsi ed il secondo, allegato al referto, ove invece il nominativo del calciatore è riportato) e la mancata comunicazione ai dirigenti della società delle motivazioni che l’avevano costretto a sospendere l’incontro. Ma ciò non consente l’annullamento della punizione sportiva inflitta in primo grado dal G.S. con le motivazioni sopra esposte. Il comportamento del calciatore Giuseppe Caraman, che aveva ingiustificatamente abbandonato il terreno di gioco per recarsi sugli spalti a dar man forte ai due compagni espulsi, che colluttavano con i tifosi della squadra ospitante, è passibile, a’ sensi del regolamento di gioco, del provvedimento d’espulsione. Che poi l’arbitro non abbia potuto o voluto formalizzarlo né abbia ritenuto darne comunicazione al Capitano o ai dirigenti della Società, non è elemento che possa sovvertire un fatto incontrovertibile: l’U.S. Valbisagno, stante il precedente allontanamento di quattro giocatori, si è trovata a quel punto con un numero di calciatori inferiori al minimo consentito. Va quindi respinta la richiesta di ripetizione della gara. Quanto all’ammenda, l’importo è equo e non può beneficiare di riduzione alcuna. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Valbisagno in ordine all’inibizione del dirigente Zafferani Luigi e lo respinge per le altre richieste. Dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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