COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE 31 DEL 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 52 – Reclamo Soc. Atletico Quarto avverso la squalifica dei calciatori Biribò Attilio per sei giornate e Bonanomi Diego per cinque giornate – Gara Atletico Quarto – Sestri 2003 del 30.1.2005 Campionato Seconda Categoria (17G. – Seconda Ritorno)

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE 31 DEL 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 52 - Reclamo Soc. Atletico Quarto avverso la squalifica dei calciatori Biribò Attilio per sei giornate e Bonanomi Diego per cinque giornate - Gara Atletico Quarto - Sestri 2003 del 30.1.2005 Campionato Seconda Categoria (17G. - Seconda Ritorno) C.U. n. 27 del 3.2.2005 C.P. Genova La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, sentito il rappresentante della Società ed esaminati gli atti, osserva: · · il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per sei giornate al calciatore Biribò Attilio perché dopo essere stato ammonito aveva applaudito ironicamente l’arbitro, al quale rivolgeva, a fine gara, frasi minacciose e cinque giornate al calciatore Bonanomi Diego perché, a fine gara, raccolta la palla da terra l’aveva scagliata verso l’arbitro senza colpirlo; · · propone reclamo la Soc. Atletico Quarto lamentando l’eccessività della sanzione inflitta ai due calciatori; in particolare sostiene che il Bonanomi, calciando la palla verso l’arbitro, senza colpirlo, dalla considerevole distanza di circa dieci metri, aveva compiuto solo un gesto di stizza certamente senza quei connotati di volontarietà riportati sul referto; · · nel merito il reclamo può trovare accoglimento; invero, come si evince dalla lettura degli atti, il comportamento del Biribò è circoscritto ad un solo applauso plateale all’arbitro in segno di scherno ed ad un’unica frase di minaccia, “lo aspetto fuori”, purtroppo assai ricorrente nei nostri campionati. Quanto al Bononomi, effettivamente i fatti si sono svolti come riassunti dal Giudice Sportivo, tuttavia, vista la distanza dalla quale è stato calciato il pallone (dieci metri circa, cosi si legge sul rapporto), qualche dubbio insorge sul convincimento dell’arbitro che il gesto sia stato volontario e compiuto con l’intenzione di colpirlo; per questi motivi in accoglimento del reclamo riduce la squalifica del calciatore Biribò Attilio da sei a cinque giornate e quelle del calciatore Bonanomi Diego da cinque a quattro giornate. Nulla per la tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it