COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE 31 DEL 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 55 – Reclamo A.C. Ospedaletti avverso la squalifica del calciatore Sorrentino Daniele fino al 31.12.2009. Gara Carcarese – Ospedaletti del 30.1.2005 Campionato Prima Categoria (2a/Rit.) C.U. n. 27 del 3.2.2005
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lndcrliguria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE 31 DEL 03/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 55 - Reclamo A.C. Ospedaletti avverso la squalifica del calciatore Sorrentino Daniele fino al 31.12.2009. Gara Carcarese - Ospedaletti del 30.1.2005 Campionato Prima Categoria (2a/Rit.)
C.U. n. 27 del 3.2.2005
Avverso il provvedimento in epigrafe si è opposta l’A.C. Ospedaletti con reclamo spedito con lettera raccomandata del 19.2.2005.
Il reclamo è inammissibile per tardività risultando superato il termine di dieci giorni (decorrente dalla data di pubblicazione sul C.U. riportante la decisione) entro il quale proporre il ricorso alla Commissione Disciplinare (art. 42 comma 5 C.G.S.).
Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo dell’A.C. Ospedaletti avverso la squalifica del calciatore Sorrentino Daniele e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 29 punto 13 C.G.S.)
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