COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 30/09/2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO COPPA LIGURIA GARA DEL 19/09/2004 FORZA E CORAGGIO – LERICI CALCIO

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 30/09/2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO COPPA LIGURIA GARA DEL 19/09/2004 FORZA E CORAGGIO – LERICI CALCIO Gara: S.S. FORZA E CORAGGIO A.S. LERICI CALCIO del 19/09/2004 Come emerge dai documenti ufficiali, la gara a margine non è stata disputata a causa della mancata presenza della società A.S. LERICI CALCIO che, a seguito di errate informazioni, si è presentata in campo il giorno 19/09/04 alle ore 16,00 anziché alle ore 10,30 come riportato sul comunicato n° 6 del 26/08/04. La Soc. Lerici, facendo seguito al preannuncio telegrafico, ha inoltrato, nei tempi nei modi, regolare reclamo chiedendo che venga effettuato l'incontro, non disputato. Motiva tale richiesta poiché, mentre in un primo tempo l'incontro era stato messo a calendario per il giorno 19/09/04 ore 10,30, successivamente, come riportato dagli organi di stampa locali, l'incontro avrebbe dovuto effettuarsi il giorno 19/09 alle ore 16,00. La Soc. Lerici lamenta inoltre il fatto che la società avversaria, pur essendo venuta a conoscenza che l'incontro si sarebbe effettuato il giorno 19/09 alle ore 10,30, non ha tempestivamente avvisato l'avversaria circa il nuovo orario. E' opportuno ricordare che spetta ai Comitati Regionali il potere di disporre lo spostamento ad altra data ed ora della singola gara a calendario. L'esercizio di tale potere, non è suscettibile di alcuna censura. E' pertanto necessario che sia provata senza possibilità di dubbio l'esistenza di un evento che abbia in concreto impedito lo svolgimento di un incontro. Soltanto le comunicazioni contenute nei C.U. hanno valore nei confronti di tutti gli affiliati. Fatta eccezione per i casi in cui è prevista la diretta comunicazione all'interessato, lo stesso non può invocare la mancata conoscenza di un provvedimento che lo riguardi. Il reclamo è infondato e va respinto. In conseguenza di quanto sopra, si delibera: a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla Società A.S. LERICI CALCIO con il risultato di 0-3 b) di comminare alla Società medesima l'ammenda di Euro 55 (I rinuncia). c) la penalizzazione di un punto in classifica. (art.53/1-2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e art 12-1 del Codice di G.S.. In quanto respinto si incamera la tassa reclamo, precedentemente addebitata. (Art.29/13 del codice di G.S.)
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it