COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 07/10/2004 Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 26/09/2004 ARCI PITELLI – TARROS MIGLIARINA 1948

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 07/10/2004 Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 26/09/2004 ARCI PITELLI - TARROS MIGLIARINA 1948 GARA: ARCI PITELLI - TARROS MIGLIARINA reclamo da parte della Società TARROS MIGLIARINA - Facendo seguito al preannuncio telegrafico la società a margine ha inoltrato reclamo lamentando l irregolarità della gara determinata, a suo dire dal fatto che la "Panchina" della squadra avversaria era così composta: n° 12 n° 13 n° 14 n° 18 nessun nominativo appariva ai numeri 15,16,17. Precisa inoltre che nell’ordine, venivano effettuate le seguenti sostituzioni: il n° 18 sostituiva il n° 9il n° 14 sostituiva il n° 10 Successivamente, all’88° veniva sostituito il calciatore Rossi calciatore che non era stato possibile riconoscere perché preventivamente non appariva nella distinta di gara. Ne consegue che il suddetto giocatore non aveva titolo legittimo a partecipare all’incontro e quindi la società TARROS MIGLIARINA chiede che le venga assegnata la gara vinta per 3 - 0 come cita l art. 12 del C.G.S. --- Dall’esame dei documenti ufficiali integrati dal supplemento di rapporto, risulta che l elenco dei calciatori, appartenenti alla società ARCI PITELLI consegnata all’arbitro, comprendeva: n° 12 Sanna n° 13 Marrai n° 14 Abatangelo n° 15 Galati Giuseppe n° 18 Cella nessun nominativo appariva ai numeri 16 e 17, a fronte di quanto sopra esposto, ne consegue che tutti i calciatori riportati in distinta, erano stati regolarmente riconosciuti dall’arbitro, prima dell’inizio della gara. Inoltre è bene precisare che la sostituzione del calciatore n° 11 (Rossi Gabriele con il n° 15 Galati Giuseppe) è avvenuta all’85° minuto e non all’88° come riportato dalla società reclamante. In conclusione si respinge il reclamo e si conferma il risultato della gara conseguito sul campo. ARCI PITELLI - TARROS MIGLIARINA 2 - 1 In quanto respinto si incamera la tassa reclamo precedentemente art. 29 comma 13.
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