COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 21/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 3 – Procura Federale – deferimento del sig. Angelo Bargetti, dirigente del G.S. Pontecarrega, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e del G.S. Pontecarrega per responsabilità oggettiva ex art. 2 comma 4 C.G.S. nella violazione ascritta al proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 21/11/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 3 - Procura Federale - deferimento del sig. Angelo Bargetti, dirigente del G.S. Pontecarrega, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e del G.S. Pontecarrega per responsabilità oggettiva ex art. 2 comma 4 C.G.S. nella violazione ascritta al proprio tesserato.
Con provvedimento del 15 settembre 2004 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Angelo Bargetti, dirigente del G.S. Pontecarrega, per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per aver posto in essere, al termine della gara del campionato di prima categoria Pontecarrega – Via dell’Acciaio del 13-12-2003, un comportamento antiregolamentare consistito nell’aver colpito, durante il percorso tra il campo di gioco e gli spogliatoi, nel corso di una colluttazione, il giocatore dell’A.S.D. Via dell’Acciaio Alessandro Tarasco, con un pugno al volto causandogli la rottura di un dente. Con lo stesso atto il P.F. ha deferito anche il G.S. Pontecarrega per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente a’ sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S..
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha chiesto di essere sentito in giudizio, rinunciando alla facoltà di presentare memorie difensive.
La Commissione Disciplinare,
· visti gli atti;
· letto il deferimento ed ascoltato il sig. Angelo Bargetti;
· ascoltato, altresì, il rappresentante della Procura Federale, avv. Paolo Fumagalli, il quale ha concluso con l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo l’irrogazione al Bargetti dell’inibizione per anni uno ed alla Società dell’ammenda di € 500,00;
· valutate le difese dell’incolpato;
· ritenuto che da un attento esame degli atti risulta:
a) che il fatto ha avuto inizio a seguito di un diverbio, a fine gara, tra un calciatore dell’U.S. Pontecarrega ed un tifoso, diverbio che ha innescato un battibecco generale fra i rappresentanti delle due società; subito dopo è iniziato lo scontro tra il Tarasco ed il Bargetti, nel corso del quale il Bargetti ha colpito con un pugno al viso il Tarasco, causandogli la rottura di un dente;
b) che dai verbali delle testimonianze raccolte dall’organo inquirente non è possibile stabilire a quale dei due contendenti vada addossata la colpa della prima aggressione;
c) che l’incontro si è svolto tranquillamente nulla avendo notato l’arbitro, talché non è possibile mettere il fatto in relazione ad eventi esterni;
d) che sul Bargetti pesa l’aggravante della recidività in fatti di natura violenta (v. C.U. n. 14 del 22.11.1990 Comitato Provinciale di Genova) e quello di essersi trovato nell’occasione nell’area tra il recinto di gioco e gli spogliatoi, laddove non avrebbe dovuto sostare perché non inserito sulla distinta di gara (vedi art. 61 ed art. 66 comma 3 N.O.I.F.)
per questi motivi
in accoglimento del deferimento inibisce il sig. Angelo Bargetti, dirigente dell’U.S. Pontecarrega, per anni uno e condanna il G.S. Pontecarrega al pagamento dell’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta).
Dispone che, a’ sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, alle parti deferite ed al Procuratore Federale.
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