COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 04/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 9 – Reclamo A.S. Tarros Migliarina avverso la regolarità della gara Arci Pitelli -Tarros Migliarina del 26 Settembre 2004 – Campionato Prima Categoria (1 G/A) C.U. n. 12 del 7.10.2004

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 04/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 9 - Reclamo A.S. Tarros Migliarina avverso la regolarità della gara Arci Pitelli -Tarros Migliarina del 26 Settembre 2004 - Campionato Prima Categoria (1 G/A) C.U. n. 12 del 7.10.2004 Con decisione apparsa sul C.U. n. 12 dl 26.9.2004 il Giudice Sportivo respingeva il reclamo dell’A.S. Tarros Migliarina avverso la regolarità della gara Arci Pitelli-Tarros Migliarina del 26.9.2004 confermando il risultato di 2-1 determinatosi sul campo. Contro tale sentenza l’A.S. Tarros Migliarina ha proposto appello a questa Commissione, ripetendo in pratica le stesse motivazioni proposte al Giudice Sportivo, cioè che nella controlista della società ospitante, consegnatale dall’arbitro prima dell’inizio della gara, nessun calciatore compare con il n. 15, mentre nella distinta di gara al n. 15 è riportato, con grafia diversa, il nome di Galati Giuseppe. Ritiene la ricorrente che il nominativo del Galati sia stato aggiunto dopo l’inizio della gara e che quindi il calciatore non aveva titolo a parteciparvi perciò chiede vedersi assegnata la vittoria a tavolino. Premesso che la Società appellante, benché avvisata, non si è presentata in giudizio come richiesto, la Commissione Disciplinare decide di non accogliere il reclamo. L’arbitro della gara ha rilasciato al primo giudice un supplemento di rapporto col quale afferma che la Soc. Arci Pitelli gli ha presentato la distinta con l’elenco di sedici calciatori compreso il n°. 15 Galati Giuseppe, da lui regolarmente identificato con documento d’identità, prima dell’inizio dell’incontro. La diversa grafia nell’indicazione del nominativo del Galati sulla distinta di gara e la mancanza di trascrizione del calciatore sulla controlista consegnata all’A.S. Tarros (che poteva essere eccepita all’arbitro al momento della riconsegna dei documenti d’identità) non sono elementi che possono inficiare la regolarità dell’incontro. Va pertanto respinto il reclamo dell’U.S. Tarros e confermata la decisione del Giudice Sportivo, con conseguente incameramento della tassa addebitata in conto.
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