COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 14 – Reclamo della Soc. A Baiardo avverso la squalifica del calciatore Cappellano Alessandro per quattro giornate. Gara Fezzanese – A. Baiardo del 17.10.2004 Campionato Promozione (5A-gir. B) C.U. n. 14 del 21.10.2004
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 11/11/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 14 - Reclamo della Soc. A Baiardo avverso la squalifica del calciatore Cappellano Alessandro per quattro giornate. Gara Fezzanese - A. Baiardo del 17.10.2004 Campionato Promozione (5A-gir. B)
C.U. n. 14 del 21.10.2004
La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, osserva:
Il Giudice Sportivo, col provvedimento sopra indicato, irrogava al calciatore Cappellano Alessandro della Soc. A. Baiardo, espulso “perché in reazione ad una scorrettezza da parte di un avversario, colpiva lo stesso con un pugno al collo ed un calcio alla schiena”, la squalifica per quattro gare effettive.
Avverso tale decisione, proponeva reclamo l’U.S. Angelo Baiardo, chiedendo la riduzione della squalifica ritenuta eccessiva perché il proprio tesserato in reazione ad un colpo ricevuto in acrobazia da un avversario, lo aveva colpito con un calcio e non anche con un pugno come da referto arbitrale.
La predetta versione difensiva, nel caso di specie, non è assistita da alcun elemento di prova idoneo ad inficiare quanto descritto, in forma chiara e coerente, sul rapporto arbitrale che, com’è noto, ha, in tal caso, valore di prova privilegiata.
Poiché la sanzione irrogata in primo grado appare equa ed appropriata respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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