COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 19 – Reclamo G.S. Little Club Genoa in ordine alla regolarità della gara Little Club-Cosmos del 30.10.2004 (6A-gir. B).

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 19 - Reclamo G.S. Little Club Genoa in ordine alla regolarità della gara Little Club-Cosmos del 30.10.2004 (6A-gir. B). Il G.S. Little Club Genoa ha proposto a questa Commissione reclamo avverso la regolarità della gara Little Club Genoa-Cosmos, disputata il 30 Ottobre 2004 e terminata col risultato di 0-0, chiedendo vedersi assegnata la vittoria a tavolino perché l’A.C. Cosmos avrebbe fatto partecipare all’incontro il calciatore Patrik Calisi, da essa trasferito in quella data ad altro sodalizio. Controdeduce l’A.S. Cosmos Usve Cus Genova sostenendo la regolarità dell’utilizzo del calciatore Calisi perché la raccomandata contenente la lista di trasferimento fu spedita alle ore 18.00 del 30.10.2004, cioè dopo la fine della gara nella quale il calciatore fu utilizzato, iniziata alle ore 15.00 di quel giorno. Ritiene la Commissione Disciplinare che il reclamo debba trovare accoglimento. L’art. 104 N.O.I.F. che disciplina la materia relativa ai trasferimenti ed alle cessioni suppletive ed alla quale va ricondotto il caso in esame, al capoverso secondo stabilisce che gli effetti del trasferimento o della cessione decorrono dalla data in cui la Lega di competenza rende esecutivo l’accordo. Detta data è quella di spedizione della lista di trasferimento, nel caso in esame il 30 ottobre 2004, com’è confermato dal tabulato nominativo rilasciato dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., che riporta il calciatore vincolato alla nuova società proprio da quel giorno. Ciò porta alla conclusione che, indipendentemente dall’ora di spedizione della lista, il Calisi partecipò alla gara Little Club-Cosmos Usve Cus Genoa del 30 Ottobre 2004 in posizione irregolare perché non più tesserato per l’A.S. Cosmos Usve Cus Genova. Per questi motivi, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal G.S. Little Club Genoa, la Commissione Disciplinare delibera di infliggere all’A.S. Cosmos Usve Cus Genoa la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Little Club-Cosmos Usve del 30.10.2004, col risultato di 3-0 (art. 12 comma 5 C.G.S.). Dispone il rimborso della tassa addebitata in conto
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it