COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 09/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 29 – Reclamo S.C. Rivasamba H.C.A avverso la squalifica del calciatore Gi-rardi Francesco per quattro giornate. Gara F.C. Sestrese 1919 – Rivasamba H.C.A. del 14.11.2004 Campionato Eccellenza (9ª/A) C.U. n. 18 del 18.11.2004
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 09/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 29 - Reclamo S.C. Rivasamba H.C.A avverso la squalifica del calciatore Gi-rardi Francesco per quattro giornate. Gara F.C. Sestrese 1919 - Rivasamba H.C.A. del 14.11.2004 Campionato Eccellenza (9ª/A)
C.U. n. 18 del 18.11.2004
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo in epigrafe, rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono con-trastanti con le risultanze del rapporto arbitrale, da cui emerge che nel corso del secondo tempo della gara Sestrese-Rivasamba il calciatore Girardi Francesco della S.C. Rivasam-ba H.C.A. veniva espulso per aver afferrato per la mano l’assistente dell’arbitro cercando di impedirgli la trascrizione di una rete sul taccuino e per averlo offeso;
respinta la richiesta d’audizione del calciatore perché non diretto proponente del reclamo;
ritenuto che ai sensi dell’art. 31 comma A1) C.G.S. agli atti ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti come descritti nel referto arbitrale;
considerato che in virtù delle modalità di svolgimento dei fatti la sanzione irrogata dal Giu-dice Sportivo appare eccessivamente afflittiva e che deve ritenersi congrua la squalifica per tre giornate di gara;
per questi motivi
in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.C. Rivasamba H.C. Andersen riduce la squalifica irrogata al calciatore Girardi Francesco determinandola in tre giornate di gara.
Share the post "COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 09/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 29 – Reclamo S.C. Rivasamba H.C.A avverso la squalifica del calciatore Gi-rardi Francesco per quattro giornate. Gara F.C. Sestrese 1919 – Rivasamba H.C.A. del 14.11.2004 Campionato Eccellenza (9ª/A) C.U. n. 18 del 18.11.2004"