COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 15 – Reclamo A.C. Mele avverso la squalifica del calciatore Piu Fabio fino al 30 Giugno 2007- Gara Mele – San Michele del 17.10.2004 Campionato Prima Categoria (4 G. A). C.U. n. 14 del 21.10.2004

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 15 - Reclamo A.C. Mele avverso la squalifica del calciatore Piu Fabio fino al 30 Giugno 2007- Gara Mele – San Michele del 17.10.2004 Campionato Prima Categoria (4 G. A). C.U. n. 14 del 21.10.2004 Dopo che l’arbitro aveva assegnato un calcio di rigore contro la propria squadra, correva verso il direttore di gara e protestando, lo colpiva con una violenta spallata al torace, facendolo cadere a terra e procurandogli intenso dolore. Con questa motivazione il G.S. ha inflitto al calciatore Piu Fabio, tesserato per l’A.C. Mele, la squalifica fino al 30 giugno 2007. Contro tale provvedimento ha proposto reclamo l’A.C. Mele eccependo l’eccessiva onerosità della sanzione perché “lo scontro” tra il calciatore e l’arbitro era stato fortuito, quindi senza la volontà di usare violenza. Sottoposte le eccezioni della reclamante all’arbitro questi, impossibilitato per giustificati motivi a presentarsi in giudizio, rilasciava a mezzo telefax due supplementi di rapporto con i quali precisava di aver ritenuto volontario, nell’immediatezza dell’accaduto, il gesto del calciatore ma di non essere in grado di valutarne con assoluta certezza la natura dolosa piuttosto che colposa. Letto il referto di gara integrato dai sopracitati supplementi, la Commissione Disciplinare è giunta alle seguenti conclusioni: · il calciatore Piu Fabio, colpì l’arbitro con una violenta spallata al torace, dopo averlo raggiunto di corsa da una ragguardevole distanza, manifestando quanto meno la volontà di porre in atto un’azione di protesta non consentita; · l’impatto violento non ebbe a procurare gravi conseguenze lesive all’arbitro, come dimostrano i certificati medici rilasciati il 19 Ottobre 2004, due giorni dopo il fatto, dall’Ente Ospedaliero cui lo stesso direttore di gara si è rivolto, perdurando il dolore dovuto al trauma contusivo, per gli accertamenti diagnostici; · dai chiarimenti forniti dall’arbitro non è dato comunque ritenere con certezza assoluta che la spallata del calciatore sia avvenuta in maniera fortuita, come sostenuto dal sodalizio reclamante. Queste osservazioni convincono la Commissione Disciplinare a ritenere eccessiva la sanzione inflitta in primo grado e a ridurla nei termini riportati nel dispositivo. Per questi motivi, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.C. Mele la C.D. delibera di ridurre la squalifica del calciatore Piu Fabio dal 30 Giugno 2007 al 31 Marzo 2006. Accolto il reclamo, la tassa addebitata in conto deve essere restituita.
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