COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 31 – Reclamo CFFS Cogoleto Calcio avverso la squalifica del calciatore Giusto Mario fino al 31.3.2006 – Gara Cogoleto-Rapallo del 14.11.2004 Campionato Prima Categoria (8ª g. A) C.U. n. 18 del 18.11.2004
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 23/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 31 – Reclamo CFFS Cogoleto Calcio avverso la squalifica del calciatore Giusto Mario fino al 31.3.2006 – Gara Cogoleto-Rapallo del 14.11.2004 Campionato Prima Categoria (8ª g. A)
C.U. n. 18 del 18.11.2004
L’arbitro della gara in epigrafe riferiva di aver espulso il calciatore Giusto Mario che l’aveva colpito da tergo nel centro della schiena, con “un pugno di discreta violenza”; riferiva anche che, dopo la formalizzazione del provvedimento, il calciatore gli aveva dato “ancora una forte pacca nella schiena”.
Dal che la squalifica del Giusto fino al 31 Marzo 2006.
Contro tale sanzione è insorta la Soc. CFFS Cogoleto Calcio che, con reclamo ritualmente proposto, rafforzato verbalmente dal proprio rappresentante, ha chiesto in primis la revoca ed in subordine “una rilevante riduzione” della squalifica, sostenendo che l’arbitro, indietreggiando per sottrarsi alle pressanti proteste di alcuni calciatori per una rete segnata dagli avversari a seguito di calcio di rigore, “può aver pensato ad un pugno…ma non ha chiaramente compreso che si trattava di urto fortuito”.
Osserva la Commissione Disciplinare che la tesi difensiva del sodalizio reclamante non può trovare accoglimento, stante la conferma dell’arbitro, con supplemento rilasciato a questo Collegio, della volontarietà del gesto del calciatore.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, visto l’art. 31 lett. A1 C.G.S. che attribuisce valore probatorio assoluto alle risultanze ufficiali, ritenuta la sanzione inflitta in primo grado equa ed appropriata, delibera di rigettare il reclamo come sopra proposto dal CFFS Cogoleto Calcio e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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