COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare letti gli atti del deferimento in epigrafe; preso atto delle conclusioni del Procuratore Federale nella persona dell’Avv. Maurizio Goria, con cui si richiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: · Silvano Esposito, Presidente U.S. Fezzanese, mesi sei d’inibizione; · U.S. Fezzanese, ammenda € 500,00 (euro cinquecento/00);

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare letti gli atti del deferimento in epigrafe; preso atto delle conclusioni del Procuratore Federale nella persona dell’Avv. Maurizio Goria, con cui si richiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: · Silvano Esposito, Presidente U.S. Fezzanese, mesi sei d’inibizione; · U.S. Fezzanese, ammenda € 500,00 (euro cinquecento/00); preso atto che nessuna delle parti deferite è comparsa all’udienza del 14 dicembre 2004 e che non sono state presentate memorie difensive; osserva: il deferimento ha per oggetto il comportamento dell’U.S. Fezzanese che nel campionato d’eccellenza degli anni 2001/02 e 2002/03 indicava nei moduli di richiesta di partecipazione ai campionati, quale allenatore, il nominativo di Strata Stefano, che pur avendo svolto tale attività non è stato tesserato per tale funzione. Tale comportamento, accertato dall’esauriente attività istruttoria dell’Ufficio Indagini, contrasta con l’obbligo, per i campionati d’Eccellenza, di dotare la prima squadra di un allenatore di 1ª, di 2ª, di base o di 3ª categoria, secondo il disposto dell’art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 40 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e costituisce palese violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. ascrivibile al presidente dell’U.S. Fezzanese, sig. Esposito Silvano e, a titolo di responsabilità diretta, all’U.S. Fezzanese (art. 2 comma 4 C.G.S.); in ordine alle sanzioni appare equo, considerato le modalità di svolgimento dei fatti, accogliere le richieste del Procuratore Federale; per questi motivi dichiara la responsabilità delle parti deferite in ordine ai fatti di cui al deferimento in epigrafe ed irroga al sig. Esposito Silvano, Presidente dell’U.S. Fezzanese, l’inibizione temporanea per mesi sei, ed all’U.S. Fezzanese la sanzione dell’ammenda per € 500,00 (euro cinquecento/00). Dispone che, a’ sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, alle parti deferite ed al Procuratore Federale.
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