COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 27/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 39 – Deferimento della Società Polisportiva Val d’Aveto per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in ordine al comportamento dell’allenatore Vezzoso Sergio nella stagione sportiva 2003-2004. C.U. n. 42 del 22.10,2004 Settore Tecnico.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 27/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 39 – Deferimento della Società Polisportiva Val d’Aveto per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in ordine al comportamento dell’allenatore Vezzoso Sergio nella stagione sportiva 2003-2004. C.U. n. 42 del 22.10,2004 Settore Tecnico. A seguito di segnalazione del Settore Tecnico, il Presidente del C.R. Liguria ha deferito al giudizio di questa Commissione Disciplinare la Soc. Pol. Val d’Aveto per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al comportamento tenuto dall’allenatore Vezzoso Sergio nella stagione 2003-2004. I fatti Su denuncia dell’A.I.A.C. al Settore Tecnico, l’Ufficio Indagini aveva accertato che nella stagione 2003-2004 il Signor Vezzoso Sergio, tesserato come allenatore responsabile della prima squadra della Pol. Val d’Aveto, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Signor Vezzoso Davide che non era abilitato allenatore. Dal che il rinvio a giudizio presso il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico con pronuncia di condanna per il Signor Vezzoso Davide e la trasmissione degli atti al Comitato Regionale Liguria per gli eventuali provvedimenti a carico della società. Il procedimento Alla data fissata per il procedimento è comparso il rappresentante della Pol. Val d’Aveto che ha esposto le ragioni per le quali il Vezzoso aveva dovuto devolvere le mansioni di allenatore al figlio Davide. La Commissione Disciplinare, visti gli atti e letta la delibera di condanna del sig. Vezzoso Sergio emessa dal Comitato Esecutivo S.T., non può che ritenere la società deferita oggettivamente responsabile dell’infrazione commessa dal proprio tesserato ed infliggerle la sanzione di cui al dispositivo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, visto l’art. 2 comma 4 C.G.S., condanna la Pol. Val d’Aveto al pagamento dell’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta) e dispone che copia della presente delibera sia trasmessa al Settore Tecnico.
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