COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 27/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 40 – Deferimento del Signor Ramoino Fabio, presidente A.S. Valle Impero Pontedassio per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in ordine al tesseramento del calciatore di nazionalità straniera Cheriti Aymen; deferimento dell’A.S. Valle Impero Pontedassio per responsabilità diretta.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 27/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 40 – Deferimento del Signor Ramoino Fabio, presidente A.S. Valle Impero Pontedassio per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in ordine al tesseramento del calciatore di nazionalità straniera Cheriti Aymen; deferimento dell’A.S. Valle Impero Pontedassio per responsabilità diretta. Visto il deferimento disposto dal C.R. Liguria a carico del Signor Ramoino Fabio, Presidente dell’A.S. Valle Impero Pontedassio e, per responsabilità diretta, dell’A.S. Valle Impero Pontedassio, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione alle norme che regolano il tesseramento di calciatori di nazionalità straniera; preso atto che la summenzionata società ha inviato all’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. il carteggio relativo al calciatore Cheriti Aymen allegando la dichiarazione contenente l’attestazione che lo stesso calciatore non è stato “mai tesserato per Federazioni Estere”, attestazione rivelatasi non conforme alla realtà; letta la memoria difensiva presentata dalla Pol. Valle Impero Pontedassio; la Commissione Disciplinare ritiene che i fatti integrino la violazione dell’art. 1 comma 1 da parte del Sig. Fabio Ramoino, rappresentante legale della Società, per non aver usato la diligenza necessaria nell’accertare la veridicità delle dichiarazioni del calciatore Cheriti Aymen, prima di inviare il carteggio con la richiesta all’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. e per non aver neppure dato riscontro alla comunicazione con cui lo stesso ufficio l’avvertiva dell’irregolarità (v. lett. prot. 14321.13 VB/mf del 13.12.2004). Per questi motivi delibera di infliggere al sig. Ramoino Fabio la sanzione dell’ammonizione (art. 14 punto 1 lett. a C.G.S.) ed alla Pol. Val d’Aveto, responsabile dell’infrazione commessa dal proprio presidente, la sanzione dell’ammenda di € 50,00 (cinquanta) (art. 13 punto 1 lett. b C.G.S.). Dispone che, a’ sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, alle parti deferite ed alla Segreteria della L.N.D.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it