COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 50 – Reclamo G.S. Little Club Genoa 1962 avverso la squalifica del calciatore Gandolfi Matteo fino al 9 Marzo 2005 – Gara Little Club Genoa-Pietro Chiesa del 22.1.2005 Campionato Prima Categoria (1/R). C.U. n. 26 del 27.1.2005

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 50 - Reclamo G.S. Little Club Genoa 1962 avverso la squalifica del calciatore Gandolfi Matteo fino al 9 Marzo 2005 - Gara Little Club Genoa-Pietro Chiesa del 22.1.2005 Campionato Prima Categoria (1/R). C.U. n. 26 del 27.1.2005 Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Gandolfi Matteo fino al 9 Marzo 2005. Il provvedimento, secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, traeva origine da quanto accaduto nella gara Little Club Genoa-Pietro Chiesa del 22.1.2005, durante la quale l’incolpato a seguito di un’ammonizione, aveva tentato di scagliarsi verso l’arbitro ma era stato trattenuto dai compagni. Espulso, ritardava l’uscita dal terreno di gioco, profferendo minacce all’indirizzo del direttore di gara. Con tempestivo reclamo il G.S. Little Club Genoa sostanzialmente non contesta il fatto, ma sostiene che il proprio calciatore aveva subito l’ammonizione che ne aveva innescato la reazione, dopo essere stato proditoriamente colpito da tergo da un avversario verso il quale l’arbitro non aveva assunto alcun provvedimento disciplinare. Chiede pertanto la riduzione della “pesante” sanzione inflitta al proprio tesserato. Letti gli atti, la Commissione Disciplinare osserva che effettivamente l’arbitro non espone i motivi che l’avevano indotto ad ammonire il Gandolfi, il che però non può giustificarne la plateale protesta che, senza il tempestivo intervento dei compagni di gioco, poteva portare a gravi conseguenze. Quanto alla sanzione inflitta in primo grado, in assenza di contatto fisico con l’arbitro, la Commissione Disciplinare ritiene ridurla dal 9 Marzo 2005 al 2 Marzo 2005. Per questi motivi riduce la squalifica del calciatore Gandolfi Matteo, dal 9 Marzo 2005 al 2 Marzo 2005 e dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it