COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplina Prot. n. 49 – Procura Federale – Deferimento del calciatore Tinnirello Alfio per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in ordine alla partecipazione, nella stagione 2003/2004, a sette gare per la Soc. U.S. RICCO’ 1997, pur risultando tesserato per l’U.S. Arsenal Spezia 1913.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplina Prot. n. 49 - Procura Federale - Deferimento del calciatore Tinnirello Alfio per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in ordine alla partecipazione, nella stagione 2003/2004, a sette gare per la Soc. U.S. RICCO' 1997, pur risultando tesserato per l'U.S. Arsenal Spezia 1913. La Commissione Disciplinare, letto il deferimento ed esaminati gli atti, costatata l’assenza del deferito benché regolarmente avvisato della data e del luogo della discussione del procedimento, udito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’avv. Paolo Pronzato il quale ha chiesto la squalifica del calciatore Alfio Tinnirello per trenta giorni, osserva: il Procuratore Federale ha deferito alla C.D. il calciatore Alfio Tinnirello per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per aver disputato, nel corso della stagione sportiva 2003/2004, sette gare per la Soc. U.S. Riccò 1997, pur risultando tesserato fino al 17.12.2003 per la Soc. Arsenal Spezia 1913; l’infrazione risulta evidente dalla lunga relazione svolta in merito dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C. contenente in allegato la dichiarazione di ammissione del fatto rilasciata dallo stesso calciatore; rilevato nel fatto la mancanza di dolo, il che però non esclude la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. PER QUESTI MOTIVI in accoglimento del deferimento infligge al calciatore Alfio Tinnirello la squalifica per giorni trenta e dispone che copia della presente decisione sia trasmessa a cura della Segreteria del Comitato Regionale alla parte deferita e alla Procura Federale. Prot. n. 54 - Reclamo Polisportiva Romito Magra Garibaldina avverso la squalifica del calciatore Pedretti Ivano per tre giornate. Gara Romitomagra-Marolacquasanta del 6.2.2004 Campionato Prima Categoria (3G/R) C.U. n. 28 del 10.2.2005 Visionati gli atti ufficiali dai quali si rileva a) - che il calciatore Pedretti Ivano è stato espulso per essersi azzuffato con un avversario; b) – che lo stesso alla notifica del provvedimento abbandonava immediatamente il terreno di gioco mentre l’avversario, continuando nelle minacce, doveva essere trattenuto per evitare che continuasse nel comportamento aggressivo, letto il reclamo nel quale la Pol. Romito Magra lamenta ed eccepisce l’eccessività della sanzione inflitta al proprio tesserato, la Commissione Disciplinare, in accoglimento dell’istanza, ritiene di ridurre la squalifica del Pedretti da tre a due giornate. In tal senso delibera. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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