COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplina Prot. n. 47 – Reclamo A.S. Dolcedo avverso la squalifica del calciatore Sacha Pastorelli fino al 31.12.2008 e avverso l’ammenda di € 100 – Gara Letimbro-Dolcedo Calcio del 19.12.2004 Camp. Terza Categoria C.U. n. 21 del 23.12.2004 C.P. Savona

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplina Prot. n. 47 - Reclamo A.S. Dolcedo avverso la squalifica del calciatore Sacha Pastorelli fino al 31.12.2008 e avverso l'ammenda di € 100 - Gara Letimbro-Dolcedo Calcio del 19.12.2004 Camp. Terza Categoria C.U. n. 21 del 23.12.2004 C.P. Savona L’arbitro della gara in epigrafe riferiva d’averla sospesa al 42’ del secondo tempo perché, immediatamente dopo la notifica dell’espulsione per doppia ammonizione, il calciatore Sacha Pastorelli, tesserato per l’A.S. Dolcedo, lo aveva colpito con un calcio nello stinco ed un pugno al volto che gli aveva causato un trauma contusivo allo zigomo con sospetto trauma oculare. Riferiva anche che nel frangente i dirigenti dell’A.S. Dolcedo Calcio presenti ai fatti non gli avevano prestato alcuna assistenza, anzi uno di loro non identificato lo aveva insultato e minacciato. Il Giudice Sportivo infliggeva al Pastorelli la squalifica fino al 31.12.2008 e comminava alla società l’ammenda di € 100,00. Entrambe le sanzioni sono state appellate davanti a questa Commissione dall’A.S. Dolcedo con rituale ricorso, col quale il sodalizio chiede la riduzione della squalifica del proprio tesserato e l’annullamento dell’ammenda. Sostiene la reclamante che il calciatore ebbe a colpire l’arbitro non con un pugno come riferito dal direttore di gara, bensì con uno schiaffo, e che il gesto fu la conseguenza di una serie di decisioni avverse ingiustamente assunte dall’arbitro che sommate ad altri torti subiti dalla squadra nella gara precedente, avevano provocato nel giovane calciatore, classe 1985, una reazione istintiva ed incontrollata. Quanto all’ammenda la società contesta il referto arbitrale sostenendo che i propri dirigenti presenti sul campo si erano “alacremente impegnati” per evitare spiacevoli e più gravi conseguenze all’arbitro. In giudizio è comparso il rappresentante della Società che ha ulteriormente ampliato le motivazioni esposte sul reclamo. Letti gli atti ed acquisito un supplemento di rapporto, la Commissione Disciplinare decide di respingere il reclamo. La conferma dell’arbitro che i fatti si erano svolti come già riferito in maniera precisa ed esauriente sul rapporto di gara e le gravi conseguenze dallo stesso subite a seguito del comportamento violento del Pastorelli (certificate dalla struttura ospedaliera nella stessa data della gara) non consentono a questo giudicante l’applicazione di alcuna circostanza attenuante, neppure quella della giovane età del soggetto invocata dalla reclamante (comunque mai riconosciuta da questa Commissione per fatti violenti di tale portata). La sanzione congrua ed appropriata va dunque confermata nella misura inflitta in primo grado, cioè nella squalifica fino al 31 Dicembre 2008, periodo nel quale il giovane calciatore avrà tutto il tempo per riflettere per non ricadere in seguito in simili deprecabili comportamenti. Quanto all’ammenda, la stessa va confermata perché le affermazioni della reclamante sono smentite dal referto arbitrale, che prevale a’ sensi dell’art. 31 lett.a1 C.G.S. sulle dichiarazioni di parte. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Dolcedo Calcio e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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