COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 08 del 08/09/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo S.C. Rivasamba avverso la regolarità della gara di Coppa Italia Cicagna-Rivasamba del 27.8.2005.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 08 del 08/09/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo S.C. Rivasamba avverso la regolarità della gara di Coppa Italia Cicagna-Rivasamba del 27.8.2005. Con reclamo spedito il 29 Agosto 2005 pervenuto a questa Commissione il 30 Agosto 2005, la S.C. Rivasamba ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara di Coppa Italia Cicagna-Rivasamba del 27 Agosto 2005 eccependo la posizione irregolare nelle fila della Soc. Cicagna del calciatore Trebini Paolo colpito da squalifica non ancora scontata (C.U. n. 9 del 16.9.2004). Il reclamo è palesemente inammissibile. Il regolamento della competizione, nella sua prima fase “a rapido svolgimento” stabilisce, in deroga alla norma generale, che in prima istanza “Gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte alle gare, devono essere preannunciati telegraficamente al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno successivo la gara e le relative motivazioni debbono inviate al predetto Organo, per raccomandata e separatamente a mezzo telefax, entro lo stesso termine.” (v. C.U. n. 5 del 25 Agosto 2005 C.R. Liguria). Il reclamo avrebbe dovuto quindi essere proposto al Giudice Sportivo con le formalità più sopra riportate. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.C. Rivasamba e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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