COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 08 del 08/09/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento disposto dal Comitato Regionale Liguria a carico dell’U.S. Send Italia e del suo Presidente Signor Badile Luciano per violazione degli art. 1 e 2 del C.G.S. in ordine all’impiego nel torneo “Coppa del Sindaco” del calciatore Veroni Daniele senza nulla-osta. Deferimento del calciatore Veroni Daniele.
COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 08 del 08/09/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Deferimento disposto dal Comitato Regionale Liguria a carico dell’U.S. Send Italia e del suo Presidente Signor Badile Luciano per violazione degli art. 1 e 2 del C.G.S. in ordine all'impiego nel torneo "Coppa del Sindaco" del calciatore Veroni Daniele senza nulla-osta. Deferimento del calciatore Veroni Daniele.
La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti e rilevato che le parti deferite non hanno presentato memorie difensive né richiesta l’audizione in giudizio, nonostante siano state regolarmente avvisate, osserva:
Il Presidente del Comitato Regionale Liguria ha deferito il Signor Badile Luciano, presidente dell’U.S. Send Italia e la Società per violazione degli art. 1 e 2 del C.G.S. in relazione alla mancata osservanza dell’obbligo di richiedere, nel torneo federale denominato “Coppa del Sindaco”, il nulla-osta per l’utilizzo del calciatore Veroni Daniele, tesserato federalmente per l’U.C. Castellese (prestito annuale dall’ASD Casella San Cipriano). Per lo stesso motivo, con il medesimo atto, è stato deferito anche il calciatore medesimo;
la violazione contestata appare provata dalla documentazione allegata all’atto di deferimento; sanzioni congrue appaiono pertanto l’inibizione temporanea per mesi uno per il Signor Badile Luciano, presidente dell’U.S. Send Italia, la squalifica per una giornata al calciatore Veroni Daniele e l’ammenda di € 150,00 per l’U.S. Send Italia;
per questi motivi
accoglie il deferimento e commina al Signor Badile Luciano l’inibizione temporanea per mesi uno e al calciatore Veroni Daniele la squalifica per una giornata effettiva di gara, ed infligge all’U.S. Send Italia l’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta).
Dispone che copia della presente decisione sia notificata alle parti deferite a cura della Segreteria del Comitato Regionale.
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