COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 08 del 08/09/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento disposto dal Comitato Regionale Liguria a carico A.S. Multedo 1930 e del suo presidente Traverso Alberto per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. in ordine all’impiego nel torneo “Genova Cup 2005” della calciatrice Profumo Micol in posizione irregolare di tesseramento.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 08 del 08/09/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento disposto dal Comitato Regionale Liguria a carico A.S. Multedo 1930 e del suo presidente Traverso Alberto per violazione dell'art. 1/1 C.G.S. in ordine all'impiego nel torneo "Genova Cup 2005" della calciatrice Profumo Micol in posizione irregolare di tesseramento. La Commissione Disciplinare,  letti gli atti del procedimento;  letta la memoria difensiva presentata dall’A.S. Multedo 1930 e sentito il rappresentante della Società;  rilevato che il Comitato Regionale Liguria ha deferito il Presidente e l’A.S. Multedo per violazione degli art. 1 e 2 C.G.S. essendo venuto a conoscenza (a seguito di ricorso dell’A.S.D. Praese al Giudice Sportivo) che la società deferita aveva utilizzato, nel corso della gara Praese – Multedo del Torneo Federale denominato “Genova Cup” disputata il 26 Giugno 2005, la calciatrice infraquattordicenne Profumo Micol in violazione dell’art. 6 del Regolamento del torneo, che espressamente lo vietava;  respinte le eccezioni della società, che giustifica il proprio comportamento col fatto che sarebbero esistiti taciti accordi fra i sodalizi partecipanti al torneo in merito alla possibilità di schierare atlete d’età inferiore al minimo consentito e quindi in violazione a quanto previsto dal regolamento, per “risolvere problemi logistici dovuti all’impossibilità di presentare rose complete”;  risultato provato, dalla documentazione allegata al deferimento, il fatto contestato alle parti deferite; per questi motivi infligge al Signor Traverso Alberto la sanzione dell’ammonizione ed all’A.S. Multedo 1930 l’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta). Dispone che copia della presente decisione sia notificata alle parti deferite a cura della Segreteria del Comitato Regionale.
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