COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 08 del 08/09/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento disposto dal Comitato Regionale Liguria a carico U.S.Polis Genova 1993 e del suo presidente Paladini Giovanni per violazione dell’art. 1 e 2 C.G.S. in ordine all’impiego in alcune gare del Campionato Regionale Juniores del calciatore De Magistris Matteo in posizione irregolare di tesseramento.
COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 08 del 08/09/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Deferimento disposto dal Comitato Regionale Liguria a carico U.S.Polis Genova 1993 e del suo presidente Paladini Giovanni per violazione dell'art. 1 e 2 C.G.S. in ordine all'impiego in alcune gare del Campionato Regionale Juniores del calciatore De Magistris Matteo in posizione irregolare di tesseramento.
La Commissione Disciplinare,
• letto l’atto di deferimento col quale il Comitato Regionale Liguria ha deferito il sig. Paladini Giovanni, presidente dell’U.S. Polis Genova 1993 e la Società medesima per violazione degli art. 1 e 2 C.G.S. in relazione all’utilizzo del calciatore De Magistris Matteo sprovvisto di regolare tesseramento, in otto gare del Campionato Juniores Regionale 2004/2005;
• preso atto che, alla data fissata per la discussione, le parti deferite, benché avvisate, non hanno richiesto di intervenire in giudizio né si sono avvalse della facoltà di produrre memorie difensive;
• esaminata la documentazione allegata all’atto di deferimento dalla quale risulta inequivocabilmente dimostrata l’infrazione ascritta al presidente dell’U.S. Polis Genova 1993 e, di conseguenza, la responsabilità diretta del sodalizio;
• considerato gravemente colposo il comportamento del sig. Paladini Giovanni al quale questo giudicante non può non ricordare anche le conseguenze cui va incontro una Società nel caso d’infortunio del soggetto non tesserato e quindi privo di copertura assicurativa contro gli infortuni;
per questi motivi
delibera di infliggere al sig. Paladini Giovanni l’inibizione temporanea fino al 31 Dicembre 2005 (art. 14 comma 1 lett. e C.G.S.) e condanna l’U.S. Polis Genova 1993 al pagamento dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) [art. 13 comma 1 lett. b C.G.S.].
Dispone che copia della presente decisione sia notificata alle parti deferite a cura della Segreteria del Comitato Regionale.
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