COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 27/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 14 – Reclamo U.S. Pitelli avverso la squalifica del calciatore Longhi Luca per sei giornate. Gara Pitelli – Foce del Magra Ameglia del 2.10.2005 Campionato Prima Categoria C.U. n. 12 del 6.10.2005

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 27/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 14 - Reclamo U.S. Pitelli avverso la squalifica del calciatore Longhi Luca per sei giornate. Gara Pitelli - Foce del Magra Ameglia del 2.10.2005 Campionato Prima Categoria C.U. n. 12 del 6.10.2005 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo e visionati gli atti, osserva: • il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Longhi Luca, tesserato per l’U.S. Pitelli, la squalifica per sei giornate effettive di gara; il calciatore era stato espulso al 25’ del secondo tempo, perché in qualità di capitano della squadra, a seguito dell’espulsione di un compagno, si era avvicinato all’arbitro protestando e con fare minaccioso gli aveva ripetutamente appoggiato la testa sulla fronte; • propone reclamo l’U.S. Pitelli chiedendo la riduzione della sanzione ritenendola eccessiva, accusando l’arbitro di aver riferito il fatto in maniera difforme alla realtà e sostenendo la tesi che il proprio tesserato, nel protestare per l’espulsione del compagno, nella concitazione del momento, probabilmente era stato spinto da qualcuno alle sue spalle, nel momento in cui si era “avvicinato” con la testa alla fronte dell’arbitro; • ritenuta non necessaria l’audizione dei dirigenti perché non richiesta in forma esplicita ma lasciata alla discrezionalità del giudicante e respinta quella d’altri soggetti perché non consentita dai regolamenti; • il reclamo è privo di valide argomentazioni perché si limita a contrapporre una propria differente versione ad un fatto descritto, in forma chiara e coerente, nel referto di gara, documento questo su cui s’incardina il processo sportivo e che, occorre ricordarlo, gode di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. A.1 C.G.S.; • la sanzione irrogata appare congrua perché il fatto riveste particolare gravità (anche perché commesso da soggetto che rivestiva la qualità di capitano) e va pertanto integralmente confermata; per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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