COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 04/11/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 12 – Comitato Regionale Liguria – deferimento del Signor Bellafronte Giovanni, Presidente della Soc. Cicagna 93 Fontanabuona e della stessa società per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in ordine all’utilizzo, nella gara di coppa Italia Cicagna Fontanabuona – Rivasamba del 27 Agosto 2005, del calciatore Trebini Paolo in pendenza di squalifica. Deferimento del calciatore Trebini Paolo

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 04/11/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 12 - Comitato Regionale Liguria - deferimento del Signor Bellafronte Giovanni, Presidente della Soc. Cicagna 93 Fontanabuona e della stessa società per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in ordine all'utilizzo, nella gara di coppa Italia Cicagna Fontanabuona - Rivasamba del 27 Agosto 2005, del calciatore Trebini Paolo in pendenza di squalifica. Deferimento del calciatore Trebini Paolo Con atto del 4 Ottobre 2005 il Comitato Regionale Liguria deferiva alla C.D. il Signor Bellafronte Giovanni, Presidente della Soc. Cicagna Fontanabuona, per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. per aver utilizzato nella gara di Coppa Italia Cicagna-Rivasamba del 27.8.2005, il calciatore Trebini Paolo che non aveva ancora scontata una giornata di squalifica inflittagli dal G.S. con C.U. n. 9 del 16.9.2004. Con lo stesso atto erano deferiti anche il calciatore e, per responsabilità oggettiva, la Soc. Cicagna Fontanabuona. Le parti deferite, benché avvisate, non si sono presentate in giudizio né hanno proposto memorie difensive. La Commissione Disciplinare, visti gli atti, ed accertato che i fatti si sono svolti come contestato al Signor Bellafronte Giovanni ed al calciatore Trebini Paolo, non può che sancirne la colpevolezza accogliendo il deferimento ed irrogando le sanzioni di cui al dispositivo. Per questi motivi delibera di infliggere al Signor Bellafronte Giovanni, Presidente della Soc. Cicagna Fontanabuona, la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni trenta (art. 14 comma 1 lett. e C.G.S.), al calciatore Trebini Paolo un’ulteriore giornata di squalifica ed alla società Cicagna Fontanabuona, responsabile oggettiva dell’infrazione commessa dai suoi tesserati, la sanzione dell’ammenda di € 150.00 (euro centocinquanta) (art. 13 comma 1 lett. b C.G.S.). Dispone che copia della presente decisione sia notificata alle parti deferite a cura della Segreteria del Comitato Regionale.
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