COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 04/11/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 17 – Reclamo G.S. Little Club Genoa 1962 avverso la squalifica del calciatore Gandolfi Matteo per quattro giornate ed avverso l’ammenda di € 250,00. Gara Anpi Sport E. Casassa – Little Club Genoa 1962 dell’8 Ottobre 2005 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 14 del 13.10.2005

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 04/11/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 17 - Reclamo G.S. Little Club Genoa 1962 avverso la squalifica del calciatore Gandolfi Matteo per quattro giornate ed avverso l’ammenda di € 250,00. Gara Anpi Sport E. Casassa - Little Club Genoa 1962 dell'8 Ottobre 2005 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 14 del 13.10.2005 La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo proposto dal G.S. Little Club Genoa 1962 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata irrogata a)- la squalifica per n. 4 gare al calciatore Gandolfi Matteo perché espulso per aver gravemente offeso l’arbitro, ed avergli rivolto, alla notifica del provvedimento disciplinare, frase minacciosa; b) – l’ammenda di € 250,00 perché al termine della gara l’arbitro era stato aggredito da persona non in distinta (autodefinitosi Vice-Presidente della Società), che, strattonandolo più volte fino al raggiungimento dello spogliatoio, gli aveva rivolto frasi gravemente offensive e perché, successivamente, la porta dello spogliatoio dell’arbitro era stata colpita dall’esterno con calci e pugni; • valutato che le ragioni esposte nel ricorso e ribadite in giudizio dal rappresentante della reclamante, dirette a concretizzare una diversa versione dei fatti per il calciatore ed un’eccessività dell’ammenda, non possono essere prese in considerazione in quanto non provate e che deve considerarsi privilegiato il contenuto del rapporto arbitrale ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.; • ritenuto, però, che mentre appare congruo sanzionare il comportamento tenuto dal calciatore Gandolfi, pur censurabile, con la squalifica per n. 3 gare effettive, la misura dell’ammenda appare proporzionata ai fatti riferiti dall’arbitro; per questi motivi in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore Gandolfi Matteo da quattro a tre giornate di gara e conferma in € 250,00 la misura dell’ammenda. La tassa reclamo, addebitata in conto, deve essere restituita.
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