COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 17/11/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 19 – Reclamo G.S. Croce Verde Praese avverso la squalifica per quattro giornate inflitta al calciatore Rombi Marco. Gara Il Libraccio – Croce Verde Praese del 22.10.2005 Campionato Terza Categoria C.U. n. 14 del 27.10.2005 C.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 17/11/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 19 - Reclamo G.S. Croce Verde Praese avverso la squalifica per quattro giornate inflitta al calciatore Rombi Marco. Gara Il Libraccio - Croce Verde Praese del 22.10.2005 Campionato Terza Categoria C.U. n. 14 del 27.10.2005 C.P. Genova Avverso il provvedimento disciplinare in epigrafe riportato, il G.S. Croce Verde Praese ha fatto pervenire due distinti reclami, il primo a mezzo telefax del 4 Novembre 2005, a firma “il Presidente” e il secondo a mezzo lettera raccomandata A.R. spedita il 5.11.2005 a firma “per il Presidente” Bazzigalupi Alessandro. I due reclami redatti su fogli di carta bianca, riportante in testa l’indirizzo, scritto a mano, della società reclamante, sono entrambi privi del timbro in umido del sodalizio ricorrente. Le due istanze, per evidenti motivi riunite in unico atto, sono inammissibili, la prima perché la firma del presidente apposta in calce, è completamente difforme da quella depositata in Comitato all’atto dell’iscrizione al Campionato, la seconda perché sottoscritta dall’allenatore della squadra, che non ha la rappresentanza giudiziale della Società. Giova ricordare che la rappresentanza legale e giudiziale delle Società spetta al Presidente ed eventualmente, se lo statuto depositato lo prevede, al vicepresidente; può anche essere conferita ad uno o più dirigenti, con delega ad hoc del Presidente, da inserire nell’apposito riquadro del foglio di censimento depositato in Segreteria o con lettera depositata in Comitato prima dell’inizio dell’azione. Infine è sempre buona norma che in mancanza di carta intestata, il reclamo redatto su fogli bianchi, sia almeno corredato dal timbro della società. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal G.S. Croce Verde Praese e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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