COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 07/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 20 – Deferimento del Signor Fabrizio Vincenzi, presidente A.S. Andora, per violazione dell’art.1/1 in relazione all’esclusione dal Campionato Juniores Regionale, alla quinta giornata, a seguito della quarta rinuncia. Deferimento dell’A.S. Andora per responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 07/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 20 – Deferimento del Signor Fabrizio Vincenzi, presidente A.S. Andora, per violazione dell'art.1/1 in relazione all'esclusione dal Campionato Juniores Regionale, alla quinta giornata, a seguito della quarta rinuncia. Deferimento dell’A.S. Andora per responsabilità oggettiva. Con provvedimento del 7 Novembre 2005 il Presidente del C.R. Liguria deferiva a questa C.D. il signor Fabrizio Vincenzi, presidente dell’A.S. Andora, per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. in relazione all’estromissione dal Campionato Regionale Juniores, alla quinta giornata di gara, a seguito della quarta rinuncia, e l’U.S. Andora, per responsabilità diretta ex art. 2 comma 6 C.G.S.. Secondo l’atto d’accusa, il comportamento dell’U.S. Andora e per essa del suo presidente, costituirebbe una palese ed artificiosa elusione dell’obbligo, imposto dalla L.N.D. con C.U. n. 1/12 stagione 2005-2006, alla partecipazione, per le società d’Eccellenza e Promozione, al Campionato Juniores Regionale o Provinciale, al fine di evitare la più pesante sanzione prevista per tale inadempienza. L’avv. Fabrizio Vincenzi, presidente dell’A.S. Andora, non si è avvalso della facoltà di comparire in giudizio ed ha inviato una memoria difensiva con la quale giustifica la rinuncia della società alla disputa del Campionato Juniores, con l’improvvisa ed inaspettata carenza di giocatori. Il sodalizio s’era ritrovato alla data d’inizio del campionato, con soli dieci calciatori a disposizione, talché la rinuncia alla disputa della competizione era stata “una scelta obbligata”. Afferma che la Società sta comunque già lavorando per l’allestimento, per il prossimo anno, di una squadra Juniores completando così gli organici per partecipare con una squadra ad ogni categoria dei campionati giovanili. Conclude con la richiesta di piena assoluzione senza la comminazione d’alcuna sanzione. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, non può che accogliere il deferimento disposto dal Presidente del C.R. Liguria, non ritenendo le affermazioni della società idonee a giustificarne il comportamento; un sodalizio che partecipa ad un campionato regionale così importante quale quello di promozione, non può non prevedere in tempo utile se sarà o no in grado di assolvere gli obblighi imposti dalla L.N.D. in merito all’obbligatorietà del Campionato Juniores, talché l’esservi iscritta, disputando nelle prime cinque giornate soltanto una gara, porta inevitabilmente alla conclusione che si sia trattato di un acuto marchingegno volto ad eludere quelle più pesanti sanzioni che questo giudicante ha peraltro già comminato, nella corrente stagione sportiva, ad altre società inadempienti a quell’obbligo deferite dal C.R. Liguria. In parole più semplici, la somma della tassa d’iscrizione al campionato con gli importi delle ammende per le quattro rinunce è notevolmente inferiore all’ammenda inflitta per la mancata iscrizione al Campionato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al signor Fabrizio Vincenzi, presidente dell’A.S. Andora la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi due [art. 14 punto 1 lett. e) C.G.S.] e condanna l’A.S. Andora al pagamento dell’ammenda di € 3500,00 (euro tremilacinquecento) [art. 13 punto 1 lett. b) C.G.S.] importo equamente determinato tenuto conto della tassa d’iscrizione già versata dalla società. Dispone che, a’sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, alle parti deferite.
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