COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 15/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 24 – Reclamo Polisportiva Audace Gaiazza Valverde avverso la squalifica del calciatore Daniele Savoia fino al 31 Agosto 2006. Gara Rivarolese – Audace Gaiazza Valverde del 30.10.2005 Campionato Juniores Provinciale C.U. n. 15 del 3.11.2005 Comitato Provinciale di Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 15/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 24 - Reclamo Polisportiva Audace Gaiazza Valverde avverso la squalifica del calciatore Daniele Savoia fino al 31 Agosto 2006. Gara Rivarolese - Audace Gaiazza Valverde del 30.10.2005 Campionato Juniores Provinciale C.U. n. 15 del 3.11.2005 Comitato Provinciale di Genova Sulla base delle risultanze ufficiali, il Giudice Sportivo squalificava fino al 31.8.2006 il calciatore Savoia Daniele, che dopo essere stato espulso per aver ripetutamente rivolto all’arbitro frasi offensive, cercava di impedire la notifica del provvedimento tenendogli la mano e tirandolo per la maglia. Alla vista del cartellino rosso, colpiva l’arbitro con una manata al collo in modo non violento, senza causare danno fisico e continuando a profferire frasi irriguardose. Contro tale provvedimento è insorta la Soc. Polisportiva Audace Gaiazza Valverde affermando che l’autore del gesto non era stato il Savoia ma un altro giocatore, il cui nominativo sarebbe stato fornito alla C.D. in sede d’audizione. In tale occasione il Presidente del sodalizio reclamante esibiva la confessione autografa del calciatore Marco Bruzzo, che si assumeva in pieno la responsabilità del gesto. Nelle more del giudizio è stato acquisito un supplemento di rapporto col quale l’arbitro, pur confermando di aver effettivamente ricevuto una manata sul collo, dichiarava di aver “erroneamente” attribuito quel gesto al calciatore Savoia Daniele ma che, trovandosi attorniato da diversi atleti dell’Audace Gaiazza Valverde, non era stato in grado di identificare l’autore. Preso atto di quanto sopra precisato dall’arbitro la Commissione Disciplinare, in accoglimento dl reclamo come sopra proposto dalla Pol. Audace Gaiazza Valverde, così delibera: • di revocare, con decorrenza immediata, la squalifica del calciatore Savoia Daniele; • di sospendere da ogni attività, con decorrenza immediata, il calciatore Marco Bruzzo; • di rinviare gli atti al Giudice Sportivo Provinciale perché si pronunci in ordine al comportamento del calciatore Bruzzo, reo confesso dell’atto violento, e deliberi sulla congruità o meno della squalifica già scontata dal Savoia, in ordine a quanto da lui effettivamente commesso. Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it