COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 15/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 29 – Reclamo U.S. Pontelungo avverso la squalifica del calciatore Vincenzo Gaudino fino al 15.6.2006. Gara Pontelungo – Taggia 2000 del 13.11.2005 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 17 del 17.11.2005 C.P. Imperia

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 15/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 29 - Reclamo U.S. Pontelungo avverso la squalifica del calciatore Vincenzo Gaudino fino al 15.6.2006. Gara Pontelungo - Taggia 2000 del 13.11.2005 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 17 del 17.11.2005 C.P. Imperia La Commissione Disciplinare, letti gli atti del reclamo in epigrafe; • rilevato che le considerazioni della reclamante in ordine al comportamento del calciatore Vincenzo Gaudino che si sarebbe limitato a rivolgere all’arbitro frasi irriguardose, senza in alcun modo colpirlo con un violento schiaffo alla nuca e non avrebbe, a fine gara, manifestato intenzioni aggressive verso il direttore di gara al quale si sarebbe rivolto solo per ottenere spiegazioni, appaiono in insanabile contrasto con le risultanze del rapporto arbitrale, da cui si evince che il Gaudino, mentre stava per uscire dal terreno di gioco, rivolgeva all’arbitro frase oltraggiosa ed alla notifica dell’espulsione, lo colpiva con un violento schiaffo alla nuca, reiterando, a fine gara, il comportamento aggressivo; • rilevato che ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del C.G.S. al rapporto arbitrale è conferita fede probatoria privilegiata, e che quanto indicato nel rapporto non può essere smentito dalle dichiarazioni della ricorrente, per cui deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come descritti, in forma chiara e coerente, nel rapporto arbitrale; • considerato che la sanzione della squalifica fino al 15.6.2006 irrogata dal G.S. appare di congrua entità in relazione alle modalità di svolgimento dei fatti, e che pertanto il reclamo deve essere respinto, per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it