COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 15/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 31 – Reclamo Oratorio Sportivo Val Steria avverso la squalifica del calciatore Carpena Pietro Paolo fino al 1 febbraio 2006 – Gara Val Steria-San Filippo Neri Garlenda del 20.11.2005 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 18 del 24.11.2005 C.P. Imperia

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 15/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 31 - Reclamo Oratorio Sportivo Val Steria avverso la squalifica del calciatore Carpena Pietro Paolo fino al 1 febbraio 2006 - Gara Val Steria-San Filippo Neri Garlenda del 20.11.2005 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 18 del 24.11.2005 C.P. Imperia Squalificato il calciatore Carpena Pietro Paolo fino al 1.2.2006, che espulso, s’era avvicinato all’arbitro protestando, spingendolo col corpo e tirandolo per la manica, ha proposto reclamo contro la relativa delibera la Società Oratorio Sportivo Val Steria chiedendo la riduzione della squalifica e, in caso di necessità, l’audizione in giudizio. A sostegno del gravame ha dedotto che “il proprio tesserato nega di essere venuto a contatto con l’arbitro né di averlo strattonato spinto o di averlo tirato per la manica” e pertanto, “non essendo mai menzionato un atteggiamento irriguardoso resta difficile credere” a quanto addebitato al Carpena dall’arbitro. All’esito dell’odierna riunione si ritiene che il reclamo non possa essere accolto. Preso atto della rinuncia della reclamante all’audizione, dal referto di gara risulta che il calciatore fu espulso dall’arbitro al 26° del secondo tempo, in quanto, dopo una sua decisione tecnica, si avvicinava e protestava stringendolo col suo corpo e strattonandolo per la manica della divisa. Alla luce di tale risultanza la Commissione Disciplinare ritiene che sia nel giusto il primo giudice, che ha addebitato al calciatore Carpena Pietro Paolo un atto di grave protesta nei confronti dell’arbitro punendolo con una squalifica che risponde ai parametri sanzionatori usualmente applicati per la tipologia dell’infrazione. Giova ancora una volta ricordare che le proteste avverso le decisioni arbitrali non sono ammesse dal regolamento di gioco che consente al solo capitano, chiedere spiegazioni in maniera civile e pacata al direttore di gara. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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