COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 34 – Reclamo G.S. Riva Ligure avverso la squalifica del calciatore Guzzon Presti Francesco fino al 30.6.2007. Gara Riva Ligure – Camporosso del 4.12.2005 Campionato seconda categoria. C.U. n. 20 del 7.12.2005 C.P. Imperia
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 19/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 34 - Reclamo G.S. Riva Ligure avverso la squalifica del calciatore Guzzon Presti Francesco fino al 30.6.2007. Gara Riva Ligure - Camporosso del 4.12.2005 Campionato seconda categoria.
C.U. n. 20 del 7.12.2005 C.P. Imperia
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti, osserva:
• il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica fino al 30 giugno 2007 al calciatore Guzzon Presti Francesco, espulso perché “a seguito di una decisione tecnica, si dirigeva verso l’arbitro, offendendolo ripetutamente e spingendolo al corpo: Successivamente lo colpiva con uno schiaffo in pieno volto procurandogli dolore”;
• propone reclamo il G.S. Riva Ligure lamentando l’eccessività della sanzione, perché emessa in conformità ad un referto di gara parzialmente non veritiero e soprattutto perché sproporzionata. Compara la squalifica del proprio tesserato con altra emessa dallo stesso giudice per un fatto similare punito con una sanzione più contenuta;
• essere inammissibile la richiesta d’audizione del calciatore, perché non consentita dalle norme. L’intervento, nel giudizio d’appello, di tesserati colpiti da provvedimento disciplinare è ammessa solo nel caso di ricorso diretto dell’interessato previo contestuale versamento della tassa;
• ribadito il concetto, più volte esposto da questo giudicante, che ogni caso è valutato singolarmente sulla base delle risultanze emergenti dagli atti ufficiali, per cui non è dato fare riferimenti comparativi tra una sentenza ed un’altra;
• ricordato che l’estrazione di copia degli atti ufficiali deve essere richiesta preventivamente alla segreteria del Comitato il cui giudice ha emesso il provvedimento che si vuole impugnare;
• nel merito il reclamo è privo di fondamento perché la descrizione dei fatti, così come riassunta dal primo giudice e più sopra riportata, rispecchia fedelmente le risultanze ufficiali (prevalenti a’ sensi dell’art. 31/A C.G.S. sulle dichiarazioni di parte) ed il fatto violento compiuto dal calciatore ai danni dell’arbitro risulta equamente sanzionato dal Giudice Sportivo;
per questi motivi
respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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