COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 8. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 10BIS DEL C.R. LIGURIA LND IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE FERREA ENRICO DALLA G.S. ANPI S.TEODORO, ART. 109 NOIF
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 26/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
8. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 10BIS DEL C.R. LIGURIA LND IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE FERREA ENRICO DALLA G.S. ANPI S.TEODORO, ART. 109 NOIF
La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenuta il 18.1.2006, ha deliberato dichiarare cessata la materia del contendere.
Mentre facciamo riserva di notificare appena possibile le motivazioni integrali della decisione di cui sopra, rammentiamo che, conformemente alla norma di cui all’art. 44, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, “le decisioni della Commissione Tesseramenti sono immediatamente esecutive”.
L’eventuale gravame di appello, che dovrà essere proposto entro sette giorni dal ricevimento delle motivazioni integrali (e non della presente) con le modalità previste dagli artt. 29 e 33 del Codice di Giustizia Sportiva, non sospende, fino al giudizio della C.A.F., l’esecutorietà della delibera appellata.
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