COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 35 – Deferimento disposto dal Procuratore Federale per violazione art. 1 comma 1 a carico dei Signori Statella Antonio e Musoni Marco, all’epoca dei fatti tesserati per l’U.S. Marinella, attualmente tesserati per l’U.S.D. Fossone (Comitato Regionale Toscano).
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 09/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 35 - Deferimento disposto dal Procuratore Federale per violazione art. 1 comma 1 a carico dei Signori Statella Antonio e Musoni Marco, all'epoca dei fatti tesserati per l'U.S. Marinella, attualmente tesserati per l'U.S.D. Fossone (Comitato Regionale Toscano).
Con atto del 27.12.2005 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare i Signori Antonio Statella e Marco Musoni, tesserati per l’U.S.D. Fossone (MS) (Comitato Regionale Toscano), all’epoca dei fatti tesserati per l’U.S. Marinella con la carica rispettivamente di dirigente ed allenatore della scuola calcio del settore giovanile, per rispondere entrambi della violazione dell’art. 1/1 C.G.S. per aver posto in essere le seguenti condotte:
A) – trattenuto circa € 9000 quale incasso del torneo “Apuania Cup” di cui non v’è più traccia nella contabilità della società; B) – fatto pagare ai genitori dei ragazzi i cartellini (acquistati in precedenza dal presidente dell’U.S. Marinella) ad un prezzo dieci volte maggiore sotto forma di tassa d’’iscrizione, nonché il kit d’attrezzatura rilasciato gratuitamente dallo sponsor richiedendo € 50; C) - trattenuto il materiale della società in loro possesso (cartellini, certificati, attrezzature) senza riconsegnarlo a chi di dovere; D) - affittato, in varie occasioni, il locale interno della sede per feste private chiedendo una quota di € 50, senza richiedere l'assenso a Presidente e senza annotare tali entrate nella contabilità; E) preso accordi con il ristorante "Ambra" dove inviavano persone a loro nome, in cambio di pranzi e/o cene gratuite; F) firmato gli elenchi delle gare senza aver ricevuto alcuna delega in tal senso da parte del Presidente.
Lo Statella avrebbe poi minacciato il presidente dell’U.S. Marinella rivolgendogli la seguente frase “ti faccio passare una brutta vecchiaia”.
Effettuata la rituale contestazione degli addebiti i deferiti hanno presentato una memoria difensiva comune, con la quale controbattono alle singole imputazioni respingendo ogni addebito e dichiarandosi non colpevoli.
All’odierna riunione, oltre ai due deferiti, è comparso il Procuratore Federale nella persona dell’avv. Paolo Pronzato, il quale ha richiesto vedersi affermato il principio di colpevolezza dei due incolpati con l’irrogazione per entrambi della sanzione dell’inibizione temporanea per anni uno.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, viste le memorie difensive ed ascoltati in giudizio i Signori Statella e Musoni, ritiene che debba essere affermata la responsabilità di entrambi. Risulta, infatti, dall’accurata e circostanziata relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, desunta dalle dichiarazioni rese e sottoscritte dagli incolpati, che il comportamento posto in essere dai due sia stato quello più sopra riportato nel capo d’imputazione e come tale costituisca palese violazione dell’art. 1/1 C.G.S. infrangendo quei principi di lealtà e probità sportiva sanciti dallo stesso. Tralasciando ogni commento sui risvolti di natura non sportiva che si evincono dagli atti, ritenuta la condotta antiregolamentare dei signori Statella Antonio e Musella Marco di palese gravità e di sostanziale equivalenza, la Commissione Disciplinare ritiene congrua per entrambi la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi otto [art. 14 punto 1 lett. e) C.G.S.]. Ed in tal senso delibera.
Dispone che, a’ sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, alle parti deferite, al procuratore Federale ed al Comitato Regionale Toscano.
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