COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 41 – Reclamo U.S. Cairese avverso l’inibizione temporanea del dirigente Pizzorno Carlo fino al 30.6.2006 e avverso l’ammenda di € 400,00 – Gara Cairese – Sampierdarenese del 22.1.2006 Campionato Promozione C.U. n. 31 del 26.1.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 41 - Reclamo U.S. Cairese avverso l'inibizione temporanea del dirigente Pizzorno Carlo fino al 30.6.2006 e avverso l'ammenda di € 400,00 - Gara Cairese - Sampierdarenese del 22.1.2006 Campionato Promozione C.U. n. 31 del 26.1.2006 Al 30° del secondo tempo il sig. Pizzorno Carlo, riconosciuto personalmente dal direttore di gara e da un suo assistente, entrava sul terreno di gioco e determinava un'interruzione della gara per alcuni minuti al fine di ottenerne l'allontanamento. Mentre veniva accompagnato all'esterno del terreno di gioco minacciava l'arbitro di aspettarlo al termine della gara. A fine gara il Pizzorno partecipava all'aggressione da parte dei tifosi nei confronti del direttore di gara, comportamento aggravato dal suo atteggiamento che era finalizzato ad aizzare i tifosi contro l'arbitro. Questa la motivazione con la quale il G.S. ha inflitto al sig. Pizzorno Carlo l’inibizione temporanea a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 30.6.2006. Lo stesso giudice infliggeva all’U.S. Cairese l’ammenda di € 400,00 con la seguente motivazione: A fine gara i sostenitori della società riuscivano ad entrare attraverso i cancelli aperti nella strada che conduce agli spogliatoi. In quel momento il direttore di gara veniva minacciato ed insultato, veniva altresì strattonato da uno di questi facinorosi. Tutto questo avveniva sotto l'incitamento del sig. Pizzorno Carlo, riconosciuto personalmente dal direttore di gara e da un suo assistente, che aizzava gli animi. Mentre la terna arbitrale si avviava verso l'autovettura di proprietà di un assistente, una dozzina di sostenitori della società minacciava nuovamente il direttore di gara. All'uscita dello stadio l'autovettura con a bordo la terna arbitrale veniva fatta rallentare da un veicolo posto trasversalmente, in quel momento i tifosi raggiungevano il veicolo colpendolo con calci, pugni e sputi causando danni alla carrozzeria. Dopo ciò la terna arbitrale riusciva ad allontanarsi senza ulteriori conseguenze. Di quanto sopra veniva presentata denuncia presso il Commissariato di P.S. di Alassio il giorno 23/01/06 allegato agli atti. Si pongono a carico della stessa società le spese per la riparazione del veicolo. Entrambe le sanzioni sono state appellate con reclamo di rito dall’U.S. Cairese, nel quale sostiene a) che il proprio dirigente Pizzorno Carlo si era recato al 42’ del secondo tempo (e non al 30’ come riferito dall’arbitro) a “bordo campo” e non sul terreno di gioco per esporre le proprie ragioni all’arbitro (in modo esuberante ma soltanto a parole) in merito ad un “macroscopico” fallo da rigore avvenuto nell’area avversaria; b) – che a fine gara lo stesso dirigente aveva espresso all’arbitro la sua opinione in prima persona, assumendosene le proprie responsabilità, per cui l’accusa di aizzare i tifosi ad aggredire l’arbitro “è solo un volo pindarico della mente contorta di un ragazzo che non ha saputo fronteggiare un errore clamoroso che ha scatenato la protesta”; Conclude con la richiesta di riduzione de entrambe le sanzioni. La Commissione Disciplinare, lette le risultanze ufficiali e preso atto della rinuncia all’audizione formulata telefonicamente alla segreteria del Comitato Regionale, osserva: le affermazioni del sodalizio reclamante vanno respinte perché non trovano riscontro nei rapporti dell’arbitro e del suo assistente. Tali documenti, redatti in maniera chiara e coerente, riportano i fatti così come più sopra perfettamente compendiati dal primo giudice, e costituiscono, a’ sensi dell’art. 31 lett. a1 C.G.S., fonte di prova privilegiata fino a dimostrazione del falso. Alla luce di quanto sopra appare evidente che il reclamo non può trovare accoglimento. Devesi infine rilevare che mentre la sanzione inflitta al dirigente Carlo Pizzorno può considerarsi equa ed appropriata, il comportamento del pubblico posto in essere a fine gara nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti sia stato punito, in primo grado, con una sanzione a dir poco benevola in raffronto all’estrema gravità dei fatti, per cui la C.D. in base alla facoltà concessale dall’art. 32 comma 3 C.G.S., non può che deliberarne, l’aggravamento nella misura indicata nel dispositivo. Per questi motivi, delibera: • di rigettare il reclamo disponendo l’incameramento della tassa addebitata in conto; • di aggravare l’ammenda inflitta alla società portandola da € 400,00 a € 600,00 (euro seicento/00); • di infliggere all’U.S. Cairese la sanzione della diffida [art. 13 punto 1 lett. c) C.G.S.]. Dispone che copia delle motivazioni del reclamo siano inviate, a cura della Segreteria del Comitato Regionale, alla Procura Federale per le valutazioni in merito al tenore dell’espressione, più sopra riportata, usata dal presidente dell’U.S. Cairese nei confronti dell’arbitro della gara.
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