COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 44 – Reclamo A.C. Taggia 2000 avverso decisioni in ordine alla gara del Campionato Juniores Provinciale Valle Impero Pontedassio – Taggia dl 4.2.2006
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 23/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 44 - Reclamo A.C. Taggia 2000 avverso decisioni in ordine alla gara del Campionato Juniores Provinciale Valle Impero Pontedassio - Taggia dl 4.2.2006
L’A.C. Taggia propone reclamo avverso la regolarità della gara del Campionato Juniores Provinciale Valle Impero Pontedassio - Taggia dl 4.2.2006, sostenendo l’irregolare partecipazione alla stessa, nelle file della Soc. Valle Impero Pontedassio, del calciatore Bakalli Ibrhim che non ne aveva titolo in quanto nato il 2 Maggio 1985.
Il reclamo è inammissibile perché proposto in primo grado alla Commissione Disciplinare anziché al Giudice Sportivo. Il caso in esame non può rientrare tra quelli che l’art. 42 comma 3 del C.G.S. assegna alla competenza della Commissione Disciplinare. Tale articolo fa riferimento alla posizione soggettivamente irregolare dei tesserati che prendono parte ad una gara (quindi ad elementi in pendenza di squalifica, oppure non tesserati o in possesso di tesseramento irregolare). La fattispecie in esame rientra invece nella tipologia dei reclami avverso la regolarità della gara disciplinata dall’art. 24 commi 3 e 5 C.G.S. la cui competenza è assegnata, in prima istanza, al Giudice Sportivo.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Taggia 2000 e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
Manda gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale Liguria per gli accertamenti relativi alla denuncia dell’A.C. Taggia 2000 e l’eventuale deferimento della Soc. Valle Impero Pontedassio.
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