COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 42 – Deferimento disposto dal Comitato Regionale Liguria, a carico del signor Patrucco Mauro, presidente A.S.B. Alassio Auxilium San Bernardino e del calciatore Carparelli Salvatore per violazione dell’art. 1/1 C.G.S in ordine al tesseramento irregolare dello stesso. Deferimento dell’A.S.B. Alassio Auxilium San Bernardino per responsabilità nella violazione ascritta al suo presidente.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 09/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 42 - Deferimento disposto dal Comitato Regionale Liguria, a carico del signor Patrucco Mauro, presidente A.S.B. Alassio Auxilium San Bernardino e del calciatore Carparelli Salvatore per violazione dell'art. 1/1 C.G.S in ordine al tesseramento irregolare dello stesso. Deferimento dell'A.S.B. Alassio Auxilium San Bernardino per responsabilità nella violazione ascritta al suo presidente.
Con atto prot. 1274/As/sr del 2.2.2006 il Comitato Regionale Liguria ha deferito alla Commissione Disciplinare:
• Patrucco Mauro, Presidente dell’A.S.B. Alassio Auxilium San Bernardino;
• Carparelli Salvatore, calciatore tesserato per l’F.C. Ceriale;
• A.S.B. Alassio Auxilium San Bernardino;
i primi due, per violazione dell’art. 1/1 C.G.S., per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore, nonostante questi fosse tesserato per la soc. F.C. Ceriale; la Società, per responsabilità diretta ex art. 2 comma 4 Codice Giustizia Sportiva.
Nei termini assegnati per la discussione del deferimento, l’A.S. Alassio Auxilium San Bernardino faceva pervenire una memoria difensiva nella quale adduceva una serie di giustificazioni tendenti a dimostrare la buona fede del sodalizio concludendo con le seguenti richieste: a) l’annullamento del tesseramento del Carparelli al termine della stagione 2004/2005 perché “è assurdo che un calciatore di 31 anni si tesseri per una società per più anni” e conseguentemente disporre la ripetizione della gara Alassio – Veloce nella quale il calciatore era stato schierato; b) che la Commissione tenga comunque conto dell’assoluta buona fede della società nell’erogazione d’eventuali sanzioni.
Osserva la Commissione Disciplinare che la contestata infrazione è gia stata acclarata in sede del reclamo proposto dall’F.B.C. Veloce in ordine alla regolarità della gara Alassio – Veloce del 22.1.2006 (vedi Comunicato Ufficiale N° 33 del 09/02/2006) nella quale il calciatore fu schierato in palese posizione irregolare di tesseramento. Va comunque ricordato che l’evidenziata buona fede, non esime da colpe le parti deferite. Di particolare rilevanza appare il comportamento del Carparelli, che, nulla obiettando sull’infrazione contestatagli, avrebbe potuto utilizzare, a suo tempo, il disposto dell’art. 32bis delle Norme Organizzative Interne, inoltrando al Comitato Regionale, nel periodo tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, la richiesta di svincolo per decadenza prevista per i calciatori dilettanti ultraventicinquenni.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera:
• di infliggere al Signor Petrucco Mauro l’inibizione temporanea per mesi uno [art. 14 punto 1 lett. e) C.G.S.] ed al calciatore Carparelli Salvatore la squalifica per mesi quattro;
• di comminare all’A.S.B. Alassio Auxilium San Bernardino l’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta/00)
Dispone che, a’ sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, alle parti deferite.
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