COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare L’U.C.S. Campus ha proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore Maggi Simone, chiedendo la revoca della sanzione perché il proprio tesserato non aveva compiuto il gesto addebitatogli (sputo da tergo che colpiva l’arbitro alla schiena, mentre si trovava chinato per controllare le condizioni di un calciatore a terra).
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 16/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
L’U.C.S. Campus ha proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore Maggi Simone, chiedendo la revoca della sanzione perché il proprio tesserato non aveva compiuto il gesto addebitatogli (sputo da tergo che colpiva l’arbitro alla schiena, mentre si trovava chinato per controllare le condizioni di un calciatore a terra).
Ritiene la Commissione Disciplinare che il reclamo debba essere accolto sebbene per motivazioni diverse da quelle proposte dalla reclamante.
Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento sulla base di una lettera con la quale l’Organo Tecnico (osservatore arbitrale), ha riferito il fatto al Presidente del Comitato Provinciale di Genova; ciò contrasta col disposto dell’art. 31 C.G.S. che stabilisce che i procedimenti avverso le infrazioni connesse allo svolgimento delle gare debbano svolgersi sulla base dei rapporti dell’arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale (quest’ultimi quando previsti). Lo stesso articolo definisce quale unica eccezione l’utilizzo della prova televisiva dettandone i casi, i modi ed i tempi in cui è possibile adottarla. E’ quindi ragionevole concludere che, nulla avendo riferito l’arbitro, il G.S. non avrebbe dovuto assumere alcun provvedimento a carico del calciatore in merito all’episodio.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di annullare la squalifica inflitta al calciatore Maggi Simone e dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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