COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 50 – Deferimento disposto dal Comitato Regionale Liguria a carico del Signor Ramoino Fabio, presidente A.S. Valle Impero Pontedassio, e del calciatore Bakalli Lirim, per violazione dell’art. 1/1 in ordine alla partecipazione del calciatore alla gara del Campionato Juniores Provinciale Valle Impero Pontedassio-Taggia 2000 del 4 Febbraio 2006 – Deferimento dell’A.S. Valle Impero Pontedassio per responsabilità diretta

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 50 - Deferimento disposto dal Comitato Regionale Liguria a carico del Signor Ramoino Fabio, presidente A.S. Valle Impero Pontedassio, e del calciatore Bakalli Lirim, per violazione dell'art. 1/1 in ordine alla partecipazione del calciatore alla gara del Campionato Juniores Provinciale Valle Impero Pontedassio-Taggia 2000 del 4 Febbraio 2006 - Deferimento dell'A.S. Valle Impero Pontedassio per responsabilità diretta Il Comitato Regionale Liguria, con atto recante la data del 28 febbraio 2006, deferiva alla C.D. il sig. Ramoino Fabio, per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. in relazione all’utilizzo, nella gara del Campionato Juniores Provinciale Pontedassio-Taggia 2000 del 4.2.2006, del calciatore Bakalli Lirim nato il 2.5.1985, che non ne aveva titolo perché d’età superiore a quella consentita per la partecipazione alla tipologia di campionato. Con lo stesso atto è stata deferita anche la società, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo presidente. Assolte le formalità procedurali, il deferito non si è presentato in giudizio ed ha inviato una memoria difensiva con la quale giustifica l’operato della società, affermando d’aver a suo tempo richiesto al Comitato di Savona informazioni in merito alla possibilità di schierare, nelle gare del Campionato Juniores Provinciale, calciatori nati nell’anno 1985. Avendone ottenuto risposta affermativa In tal senso s’era comportato. Conclude chiedendo che la C.D., nella decisione che vorrà assumere, tenga conto della buona fede. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, non può che ritenere acclarata l’infrazione commessa e riconosciuta la buona fede che però non esclude la colpa, condanna il Signor Ramoino Fabio e la società alle sanzioni di cui al dispositivo. Per questi motivi delibera di infliggere al sig. Ramoino Fabio, presidente A.S.D. Valle Impero Pontedassio la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi due [art. 14 comma 1 lett. e) C.G.S.] ed all’A.S. Valle Impero Pontedassio la sanzione dell’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta/00) [art. 13 comma 1 lett. b) C.G.S.]. Dispone che, a’ sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, alle parti deferite.
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