COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 55 – Reclamo U.S.D. Albianese Calcio avverso la regolarità della gara del Campionato di seconda categoria Lunense – Albianese del 12.2.2006 C.U. n. 30 del 2.3.2006 C.P. La Spezia

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 55 - Reclamo U.S.D. Albianese Calcio avverso la regolarità della gara del Campionato di seconda categoria Lunense - Albianese del 12.2.2006 C.U. n. 30 del 2.3.2006 C.P. La Spezia Con declaratoria apparsa sul comunicato ufficiale in epigrafe, il Giudice Sportivo rigettava il reclamo proposto dall’U.S.D. Albianese Calcio avverso la regolarità della gara del Campionato di seconda categoria Lunense – Albianese disputata il 12 febbraio 2006 e terminata col risultato di 2-2. La decisione è stata appellata dall’U.S.D. Albianese con reclamo alla C.D. nel quale chiede le venga assegnata “la vittoria a tavolino” ripetendo, in pratica, le motivazioni già proposte in primo grado; sostiene la ricorrente che l’arbitro avrebbe fischiato la fine della partita prima (non dopo come riferito sul referto) che si fosse verificata, a seguito dell’irruzione sul campo di un tifoso della Lunense, una rissa tra alcuni giocatori delle due squadre. La gara non avrebbe avuto pertanto un regolare epilogo per colpa da ascrivere al sodalizio ospitante con la conseguente applicazione a suo carico dell’art. 12 comma 1 C.G.S. L’U.S.D. Albianese Calcio, nelle motivazioni del reclamo rafforzate in giudizio dal proprio rappresentante, accusa quindi l’arbitro di aver riferito il falso sostenendo che tale accusa sarebbe dimostrata dall’illogicità del rapporto di gara. Osserva la Commissione Disciplinare che dalla lettura degli atti ufficiali, che appaiono redatti in maniera chiara ed univoca, si evince che: • la gara ebbe un epilogo regolare al 50’ del s.t. (dopo la neutralizzazione di cinque minuti di recupero); • la Soc. Lunense ebbe a segnare la rete del pareggio al 49’ minuto del s.t.; • al 50’ minuto del s.t., dopo il fischio finale, mentre l’arbitro stava andando a centrocampo “per recuperare la palla lì portata velocemente dai giocatori della Soc. Lunense”, un tifoso con la tuta e la giacca della Lunense saltava la recinzione…. Orbene, non pare proprio a questo giudicante, che da tale documentazione e dal successivo supplemento di conferma rilasciato dall’arbitro al primo giudice, si possano rilevare quegli elementi d’illogicità e di contraddizione posti dalla ricorrente a base dell’istanza d’appello. Per questi motivi, vista la preminenza nel giudizio sportivo degli atti ufficiali sulle dichiarazioni di parte (art. 31 lett. A1 C.G.S.), la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Albianese Calcio e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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