COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 56 – Reclamo A.C. Sammargheritese avverso la squalifica del calciatore Facciolo Alessandro fino al 30 Giugno 2006 ed avverso l’ammenda di € 210,00 – Gara Enotria-Sammargheritese del 6.3.2006 Camp. Calcio a Cinque Serie C/2. C.U. n. 40 del 9.3.2006
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 30/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 56 - Reclamo A.C. Sammargheritese avverso la squalifica del calciatore Facciolo Alessandro fino al 30 Giugno 2006 ed avverso l'ammenda di € 210,00 - Gara Enotria-Sammargheritese del 6.3.2006 Camp. Calcio a Cinque Serie C/2.
C.U. n. 40 del 9.3.2006
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti ufficiali;
• letto il reclamo della Soc. A.C. Sammargheritese avverso: A) - la squalifica irrogata dal G.S. al calciatore Facciolo Alessandro fino al 30 Giugno 2006 espulso per aver calciato intenzionalmente e con forza, da circa tre metri, il pallone colpendo le ginocchia dell’arbitro al quale rivolgeva frase gravemente offensiva; era accompagnato a fatica fuori del terreno di gioco ed a fine gara reiterava gli insulti. B) – l’ammenda di € 210,00 perché un sostenitore della società, mentre il direttore di gara si spostava lungo il campo per destinazione, colpendo la rete di recinzione raggiungeva alla coscia destra l’arbitro che a fine gara era stato anche oggetto d’offese e di sputi da parte d’altro sostenitore della società;
• considerato che con il reclamo si sostiene: A) - essere vero che il Facciolo aveva colpito l’arbitro ma in azione di gioco non da fermo, perciò il gesto deve essere considerato involontario. B) – l’episodio relativo al calcio, se fosse effettivamente avvenuto, sarebbe la conseguenza di un incauto comportamento dell’arbitro, che s’era avvicinato troppo alla rete di recinzione laddove l’ampiezza del campo per destinazione consente un agevole movimento a distanza di protezione;
• ritenuto che le proposte eccezioni contrastano col resoconto arbitrale e che i fatti si sono effettivamente svolti come riassunti perfettamente dalla declaratoria del primo giudice;
• rilevato che il rapporto arbitrale gode, in ogni caso, di fede privilegiata a’ sensi dell’art. 31 lett. A/1 C.G.S.;
• ritenute le sanzioni irrogate in prime cure, eque ed appropriate agli episodi riferiti dall’arbitro;
per questi motivi
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Sammargheritese e per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore Facciolo Alessandro e la misura dell’ammenda.
Dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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