COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 57 – Reclamo del signor Gentile Raffaele, presidente G.S. Bogliasco 76, avverso l’inibizione fino al 30.6.2007. Gara Bogliasco ’76 – Mazzettacandor Felettino del 5.3.2006 Campionato Promozione. C.U. n. 40 del 9.3.2006
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 06/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 57 - Reclamo del signor Gentile Raffaele, presidente G.S. Bogliasco 76, avverso l'inibizione fino al 30.6.2007. Gara Bogliasco '76 – Mazzettacandor Felettino del 5.3.2006 Campionato Promozione.
C.U. n. 40 del 9.3.2006
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti ufficiali;
• letto il reclamo del signor Raffaele Gentile, presidente G.S. Bogliasco 76 avverso l’inibizione fino al 30.6.2007 irrogatagli per il comportamento arrogante, aggressivo e minaccioso posto in essere verso l’arbitro, comportamento dettagliatamente riportato nella declaratoria del Giudice Sportivo apparsa sul C.U. n. 40 del 9 Marzo 2006;
• considerato che con il reclamo il signor Gentile sostiene non corrispondere al vero quanto asserito dall’arbitro, respingendo l’accusa d’averlo afferrato per un braccio e negando “nella maniera più assoluta” d’essersi espresso con un linguaggio così volgare e soprattutto minaccioso, pretendendo formale e pubblica smentita di tali asserzioni, non per ottenere la riduzione o l’annullamento della sanzione, ma “per evitare spiacevoli strascichi giudiziari”;
• sentito in giudizio il signor Raffaele Gentile;
• ritenuto che le proposte eccezioni contrastano col resoconto arbitrale, chiaro e coerente in ogni sua parte, talché deve ritenersi che i fatti si siano svolti come riassunti perfettamente dalla declaratoria del primo giudice;
• rilevato che il rapporto arbitrale gode, in ogni caso, di fede privilegiata a’ sensi dell’art. 31 lett. A/1 C.G.S.;
• preso atto che il reclamante non chiede la revisione per equità della sanzione inflitta in prime cure;
per questi motivi
respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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