COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 48 – Reclamo A.S.D. Busalla Calcio 1909 avverso la squalifica del calciatore Giribaldi Matteo per quattro giornate – Gara Busalla – Athletic Club del 19 Marzo 2006 Campionato Eccellenza. C.U. n. 43 del 23.3.2006
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 13/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 48 - Reclamo A.S.D. Busalla Calcio 1909 avverso la squalifica del calciatore Giribaldi Matteo per quattro giornate - Gara Busalla – Athletic Club del 19 Marzo 2006 Campionato Eccellenza.
C.U. n. 43 del 23.3.2006
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• letto il reclamo con cui si contesta l’eccessività della squalifica per quattro giornate inflitta al calciatore Giribaldi Matteo;
• valutato che il calciatore è stato espulso perché, dopo essere stato ammonito per un brutto fallo da tergo, raggiunto da un avversario che lo aveva seguito, gli sputava colpendolo sul viso da distanza ravvicinata;
• ricordato alla società reclamante che ogni caso deve essere valutato singolarmente sulla base del resoconto arbitrale, non essendo possibile fare alcun raffronto con altri casi sanzionati in maniera diversa;
• ricordato altresì che il gesto dello sputare è considerato dal regolamento di gioco condotta violenta;
• considerato che il comportamento del calciatore, riveste una notevole gravità da meritare la squalifica nella misura inflitta in primo grado che appare congrua;
per questi motivi
respinge il reclamo come sopra proposto dalla Soc. A.S.D. Busalla Calcio 1909.
Dispone l’incameramento della tassa versata.
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