COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 59 – Reclamo Polisportiva Pieve Ligure avverso la squalifica del calciatore Strigini Davide fino al 29.5.2006. Gara San Giovanni Battista – Pieve Ligure dell’11.3.2006 Campionato Seconda Categoria C.U. n. 33 del 16.3.2006 C.P. Genova
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 13/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 59 - Reclamo Polisportiva Pieve Ligure avverso la squalifica del calciatore Strigini Davide fino al 29.5.2006. Gara San Giovanni Battista - Pieve Ligure dell'11.3.2006 Campionato Seconda Categoria
C.U. n. 33 del 16.3.2006 C.P. Genova
La Soc. Polisportiva Pieve Ligure impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Strigini Davide la squalifica fino al 29 Maggio 2006 per essere stato espulso perché, ricevuta un’ammonizione per proteste, si era avvicinato all’arbitro e tenendolo per le braccia gli aveva rivolto frase ingiuriosa.
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, ne richiede la riduzione. A sostegno di tale richiesta la reclamante adduce che lo Strigini aveva agito in qualità di capitano, per chiedere spiegazioni in merito alla convalida di una rete viziata, secondo lui, da una palese irregolarità.
Osserva la Commissione che il fatto puntualmente descritto dall’arbitro nel proprio rapporto, sostanzialmente confermato dalla reclamante, può godere di una più equa valutazione, tenendo conto che nel gesto di trattenere le braccia del direttore di gara compiuto dallo Strigini, non si ravvedono quegli elementi di protesta violenta che giustifichino la sanzione inflitta in primo grado.
Per questi motivi, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Soc. Polisportiva Pieve Ligure, la Commissione Disciplinare delibera di ridurre la squalifica del calciatore Strigini Davide dal 29 Maggio 2006 al 13 Maggio 2006.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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