COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 58 – Reclamo Ventimiglia Calcio avverso la squalifica del calciatore Calabria Giancarlo fino al 31 Maggio 2006. Gara Ventimiglia-Rivasamba del 12.3.2006 Campionato Eccellenza C.U. n. 42 del 18.3.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 58 - Reclamo Ventimiglia Calcio avverso la squalifica del calciatore Calabria Giancarlo fino al 31 Maggio 2006. Gara Ventimiglia-Rivasamba del 12.3.2006 Campionato Eccellenza C.U. n. 42 del 18.3.2006 “Dopo essere stato espulso, per una forte gomitata ad un avversario segnalata da un assistente, appoggiava la propria testa a quella dell'assistente spingendolo insistentemente. Inoltre, con fare minaccioso protestava nei confronti del direttore di gara, tenendolo per un braccio senza arrecare dolore.” Questa la motivazione posta dal G.S. a base del provvedimento disciplinare a carico del calciatore Calabria Giancarlo. Il provvedimento è stato impugnato dalla Soc. Ventimiglia Calcio con rituale reclamo nel quale, lamentandosi per l’eccessività della sanzione, afferma che il Calabria non aveva trattenuto per un braccio l’arbitro perciò chiede di produrre a comprova le immagini televisive e di sentire in giudizio il proprio tesserato. Preliminarmente la Commissione Disciplinare ritiene di non poter accogliere la richiesta dell’uso della prova televisiva, poiché il caso non rientra tra quelli che ne ammettono l’utilizzo (art. 31 C.G.S.), né la richiesta d’audizione del calciatore che è consentita solo alla parte che produce il ricorso. L’istanza è invece accoglibile in merito all’entità della sanzione. Infatti, nel supplemento di rapporto rilasciato a questo giudicante, l’assistente arbitrale precisa che il Calabria, nell’appoggiare la testa alla sua, non aveva usato violenza alcuna nei suoi confronti e che il gesto non gli aveva procurato alcun danno fisico. Consegue che dovendosi sanzionare il comportamento del calciatore tenendo conto delle anzidette precisazioni, il provvedimento disciplinare da assumersi sia quello della squalifica fino al 5 Maggio 2006. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di ridurre la squalifica del calciatore Calabria Giancarlo dal 31 Maggio 2006 al 5 Maggio 2006. Nulla per la tassa reclamo.
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