COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 62 – Reclamo U.S. Isoverde F.lli Parodi avverso la squalifica dell’allenatore Lanza Franco fino al 30.9.2007, ed avverso l’ammenda di € 350 – Gara Isoverde-Anpi Casassa del 25 Marzo 2007 Campionato Prima Categoria C.U. n. 44 del 30.3.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 62 - Reclamo U.S. Isoverde F.lli Parodi avverso la squalifica dell'allenatore Lanza Franco fino al 30.9.2007, ed avverso l'ammenda di € 350 - Gara Isoverde-Anpi Casassa del 25 Marzo 2007 Campionato Prima Categoria C.U. n. 44 del 30.3.2006 Lanza Franco – allenatore Isoverde F.lli Parodi – squalifica fino al 30.09.2007 – A fine gara colpiva il direttore di gara con uno schiaffo alla nuca, che provocava un dolore passeggero. Isoverde F.lli Parodi – ammenda € 350 – A fine gara, tesserati della società non identificati singolarmente si rendevano responsabili di un calcio al piede destro del direttore di gara e di una pallonata in testa, provocandogli un dolore passeggero. Queste le motivazioni del giudice sportivo in merito alle sanzioni impugnate, con reclamo di rito, dall’U.S. Isoverde F.lli Parodi. La società appellante chiede l’annullamento di entrambi le pene, ed in subordine la congrua riduzione delle stesse, affermando che a fine gara s’era creata, nel recinto degli spogliatoi, una notevole confusione per la presenza delle due squadre che avrebbero dovuto giocare la partita successiva, talché il Lanza, intervenuto per proteggere l’arbitro dalla ressa che si era generata, “potrebbe anche essere stato spinto ed aver urtato lo stesso arbitro”. Sostiene infine che poiché “il sig. Arbitro dichiara si essere stato colpito lievemente alla nuca dal sig. Lanza, non si capisce come abbia potuto identificare con assoluta certezza l’autore dell’urto”. Nessuna specifica motivazione produce in merito all’entità dell’ammenda. Chiede infine l’audizione in giudizio del sig. Lanza Franco, richiesta che non può essere soddisfatta essendo tale facoltà riservata dal Codice di Giustizia Sportiva alle parti ricorrenti: ed il Lanza non si trova in tale posizione, non avendo prodotto reclamo in proprio avverso la sua squalifica. Letti gli atti ufficiali, la Commissione Disciplinare decide di non accogliere il reclamo dell’U.S. Isoverde F.lli Parodi neppure nella richiesta subordinata. L’univocità e la chiarezza del referto arbitrale, prevalente sulle dichiarazioni di parte a’ sensi dell’art. 31 lett.A1 C.G.S., cancella qualsiasi dubbio insinuato dalla reclamante sulla dinamica del gesto del Lanza e sull’identificazione del colpevole. Non d’urto si è trattato bensì di uno schiaffo alla nuca dell’arbitro, schiaffo che gli aveva procurato un dolore passeggero. Ciò premesso, esaminando le sanzioni sotto il profilo equitativo, le stesse appaiono congrue ed equamente commisurate ai fatti rapportati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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