COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 66 – Reclamo Pol. Arenzano avverso la squalifica del calciatore Marchelli Remo fino al 30 Aprile 2007. Gara Arenzano – Albenga del 2 Aprile 2006 Campionato Promozione. C.U. n. 45 del 6.4.2006
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 04/05/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 66 - Reclamo Pol. Arenzano avverso la squalifica del calciatore Marchelli Remo fino al 30 Aprile 2007. Gara Arenzano - Albenga del 2 Aprile 2006 Campionato Promozione.
C.U. n. 45 del 6.4.2006
Con rituale reclamo, l’intestata società adiva questa Commissione Disciplinare, chiedendo la riduzione della squalifica come sopra inflitta al proprio tesserato Marchelli Remo che il Giudice Sportivo aveva così motivato: “A seguito di una decisione arbitrale, rivolgeva una frase ingiuriosa nei confronti del direttore di gara che lo espelleva. Reiterava tale comportamento con un'ulteriore frase gravemente offensiva. Allontanatosi di alcuni metri, tornava indietro di corsa e spingeva l'arbitro appoggiandogli due dita della mano sulla gola causandogli leggero fastidio e gli rivolgeva, ancora una volta, una frase gravemente ingiuriosa.”
Deduceva la reclamante che pur “senza contestare il referto arbitrale”, il gesto del Marchelli non poteva essere considerato come atto di violenza fisica verso il D.G., poiché il calciatore, gli aveva appoggiato le dita sulla spalla solo per attirarne l’attenzione.
Osserva la C.D., che le eccezioni della Pol. Arenzano, contrariamente a quanto affermato nel reclamo, in effetti contestano il resoconto arbitrale sul quale è riferito, in forma chiara e precisa, che il Marchelli aveva spinto l’arbitro appoggiandogli due dita alla gola causandogli leggero dolore: tali affermazioni vanno quindi considerate mere alligazioni difensive ininfluenti, nel giudizio sportivo, a modificare le risultanze ufficiali che, a’ sensi dell’art. 31 lett. A1 C.G.S., costituiscono prova privilegiata.
Il gesto va quindi ricondotto alla fattispecie del “comportamento violento verso l’arbitro” aggravato dall’atteggiamento reiteratamente offensivo ed oltraggioso del calciatore, talché la squalifica inflitta in primo grado, equa e proporzionata ed in sintonia coi parametri sanzionatori usualmente applicati per la tipologia d’infrazione, va confermata.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo come dianzi proposto dalla Pol. Arenzano e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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