COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 67 – Reclamo U.S. Sampierdarenese avverso l’inibizione del Signor Grasso Luigi fino al 30 Giugno 2007 – Gara Sampierdarenese – Serra Riccò del 2 Aprile 2006 Campionato Promozione C.U. n. 45 del 6.4.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 67 - Reclamo U.S. Sampierdarenese avverso l'inibizione del Signor Grasso Luigi fino al 30 Giugno 2007 - Gara Sampierdarenese - Serra Riccò del 2 Aprile 2006 Campionato Promozione C.U. n. 45 del 6.4.2006 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: il Giudice Sportivo ha inflitto l’inibizione fino al 30.6.2007 al signor Grasso Luigi, presidente dell’U.S. Sampierdarenese, con la seguente motivazione “Durante lo svolgimento del secondo tempo, entrava nel recinto di gioco e iniziava ad insultare pesantemente un assistente e l'arbitro. Reiterava tale comportamento con minacce, veniva allontanato da altro dirigente. Si ripeteva in altra occasione, avvicinandosi ad un assistente offendendolo ed insultandolo, inoltre lo spintonava con le due mani facendolo arretrare di un paio di passi, veniva di nuovo allontanato negli spogliatoi da un calciatore e dall'addetto all'arbitro. A fine gara si ripeteva nei confronti del direttore di gara con frasi gravemente offensive e minacciose”; propone reclamo l’U.S. Sampierdarenese ritenendo oltremodo eccessiva la sanzione, in considerazione del fatto che il signor Grasso si era rivolto all’assistente arbitrale in modo poco educato ma non minaccioso e, comunque, senza spintonarlo; l’art. 31 lett. a1) del C.G.S. dispone la fede privilegiata del rapporto arbitrale che pertanto ha piena prova e su tale documento i fatti si sono svolti come più sopra riassunti dal G.S.. Peraltro l’U.S. Sampierdarenese non ha indicato alcun elemento concreto a sostegno della propria tesi, limitandosi ad affermare apoditticamente l’innocenza del proprio dirigente in relazione alle minacce ed alla spinta all’assistente arbitrale; la sanzione inflitta in primo grado appare tuttavia oltremodo afflittiva tenuto conto che l’assistente non ebbe a subire conseguenza alcuna per la spinta subita dal Grasso, al quale si deve però contestare anche l’indebita presenza nella zona d’accesso al terreno di gioco, non apparendo il suo nominativo riportato tra quelli compresi nella lista ufficiale consegnata all’arbitro; sanzione adeguata appare pertanto l’inibizione fino al 31 Gennaio 2007. Per questi motivi accoglie il reclamo dell’U.S. Sampierdarenese e per l’effetto, riduce l’inibizione inflitta al signor Grasso Luigi dal 30.6.2007 al 31.1.2007. Nulla per la tassa reclamo.
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