COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 68 – Reclamo S.C. Murialdo avverso la squalifica del calciatore Callegari Milco fino al 31 Marzo 2007. Gara Murialdo-Don Bosco Alassio del 2.4.2006 Campionato Terza Categoria C.U. n. 36 del 6.4.2006 C.P. Savona

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 68 - Reclamo S.C. Murialdo avverso la squalifica del calciatore Callegari Milco fino al 31 Marzo 2007. Gara Murialdo-Don Bosco Alassio del 2.4.2006 Campionato Terza Categoria C.U. n. 36 del 6.4.2006 C.P. Savona La Commissione Disciplinare, • letto il reclamo in epigrafe e visionati gli atti ufficiali; • rilevato che a)- l’arbitro riferiva che dopo il fischio finale il calciatore Callegari Milco lo aveva dapprima insultato dandogli uno spintone e quindi gli aveva scagliato il pallone colpendolo in faccia; b)- la società reclamante sostiene invece che il proprio tesserato aveva solo protestato animatamente contro il direttore di gara senza dargli alcuna spinta e che aveva gettato a terra, di fianco a sé, il pallone che di rimbalzo colpiva leggermente l’arbitro; perciò conclude con la richiesta di riduzione della squalifica inflitta al calciatore, ritenendo che lo stesso non aveva “commesso alcun atto lesivo dell’integrità fisica dell’arbitro”; • ritenute processualmente ininfluenti le dichiarazioni difensive della società, essendo prevalenti, nel giudizio sportivo, le risultanze ufficiali, quando le stesse appaiono, come nel caso in esame, espresse in maniera chiara ed univoca (art. 31 lett. A1 C.G.S.); • ritenuto che la condotta del Callegari rientri nella fattispecie del “comportamento violento verso l’ufficiale di gara” e come tale, meritevole d’adeguata sanzione; • considerato che la sanzione inflitta dal G.S. – squalifica fino al 31.3.2007 – appare di congrua entità in relazione ai fatti sopra descritti e che pertanto debba essere confermata con conseguente rigetto del reclamo; per questi motivi rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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