COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 19/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 71 – Reclamo A.C.D. Casarza Ligure avverso le squalifiche dei calciatori Bassi Alessandro per quattro giornate, Ribaudo Giuseppe per tre giornate e dell’allenatore Goatelli Diego fino al 15 Luglio 2006 – Gara N. Emiliani-Casarza Ligure del 23 Aprile 2006 Campionato Promozione. C.U. n.49 del 27.4.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 19/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 71 - Reclamo A.C.D. Casarza Ligure avverso le squalifiche dei calciatori Bassi Alessandro per quattro giornate, Ribaudo Giuseppe per tre giornate e dell'allenatore Goatelli Diego fino al 15 Luglio 2006 - Gara N. Emiliani-Casarza Ligure del 23 Aprile 2006 Campionato Promozione. C.U. n.49 del 27.4.2006 Con decisioni apparse sul comunicato ufficiale n. 49 del 27 Aprile 2006 il G.S. assumeva i provvedimenti in oggetto, impugnati dall’A.C.D. Casarza Ligure con rituale reclamo davanti alla Commissione Disciplinare. Sostiene la reclamante l’eccessività delle sanzioni non ravvisandosi nei fatti riferiti negli atti ufficiali quegli elementi di “violenza” che hanno indotto il primo giudice a adottare punizioni così severe. Dalla visione di rapporti degli ufficiali di gara si rileva: • che il calciatore Bassi Alessandro è stato espulso per frasi offensive e irriguardose rivolte all’assistente ed a fine gara, al rientro negli spogliatoi, reiterava il comportamento offensivo e minaccioso; • che il calciatore Ribaudo Giuseppe, al rientro negli spogliatoi, rivolgeva all’arbitro e ad un assistente frasi offensive e volgari; • che l’allenatore Goatelli Diego era stato allontanato per aver protestato e minacciato l’arbitro, entrando indebitamente sul terreno di gioco. A fine gara continuava ad inveire contro la terna arbitrale. Ritiene la Commissione Disciplinare d’accogliere parzialmente il reclamo. Rileva questo giudicante come il censurabile comportamento dei due calciatori, sia consistito in reiterate offese ed ingiurie all’arbitro o all’assistente; in particolare non si ravvede nella descrizione dei fatti relativi al calciatore Bassi Alessandro, alcuna frase minacciosa che induca a differenziarne la sanzione da quella inflitta al compagno Ribaudo Diego; talché la squalifica di entrambi appare eccessiva in relazione ai fatti riferiti e può essere ridotta a due giornate effettive di gara per ciascuno. Diversa è la posizione dell’allenatore Goatelli Diego il cui comportamento merita la sanzione inflitta in primo grado, tenendo conto che – in considerazione della fine dell’attività ufficiale – un’eventuale riduzione ne annullerebbe ogni effetto, rendendola praticamente inafflittiva. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di ridurre le squalifiche dei calciatori Bassi Alessandro da quattro a due giornate di gara e Ribaudo Giuseppe da tre a due giornate di gara confermando quella inflitta all’allenatore Goatelli Diego. Nulla per la tassa reclamo.
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